Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 104

Testo in vigore dal 30 marzo 2001

                              Art. 104. 
 
                     (Effetti dell'opposizione). 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)). 
 
  Se  l'opposizione  e'  respinta,  l'opponente,  che  non   sia   un
ascendente  o  il  pubblico  ministero,  puo'  essere  condannato  al
risarcimento dei danni. 
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