Testo in vigore dal 30 marzo 2001
Art. 104. (Effetti dell'opposizione). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)). Se l'opposizione e' respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, puo' essere condannato al risarcimento dei danni.