Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 1050

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1050. 
 
               (Somministrazione di acqua a un fondo). 
 
  Le norme stabilite dall'articolo precedente si applicano  anche  se
il proprietario di un fondo non ha acqua  per  irrigarlo,  quando  le
acque del fondo vicino consentono una parziale somministrazione, dopo
soddisfatto ogni bisogno domestico, agricolo o industriale. 
 
  Le  disposizioni  di  questo  articolo  e  del  precedente  non  si
applicano nel caso  in  cui  delle  acque  si  dispone  in  forza  di
concessione amministrativa. 
 
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