Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 1057

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1057. 
 
                   (Passaggio di vie funicolari). 
 
  Ogni proprietario e' parimenti tenuto a lasciar  passare  sopra  il
suo fondo  le  gomene  di  vie  funicolari  aeree  a  uso  agrario  o
industriale e a tollerare sul fondo  le  opere,  i  meccanismi  e  le
occupazioni necessarie a tale scopo, in conformita'  delle  leggi  in
materia. 
 
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