Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 1153

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1153. 
 
                (Effetti dell'acquisto del possesso). 
 
  Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne  e'
proprietario, ne acquista la proprieta' mediante il possesso, purche'
sia in buona fede al momento della  consegna  e  sussista  un  titolo
idoneo al trasferimento della proprieta'. 
 
  La proprieta' si acquista libera da diritti altrui sulla  cosa,  se
questi  non  risultano  dal  titolo   e   vi   e'   la   buona   fede
dell'acquirente. 
 
  Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di
pegno. 
 
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