Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 1178

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1178. 
 
                      (Obbligazione generica). 
 
  Quando  l'obbligazione  ha  per  oggetto  la  prestazione  di  cose
determinate soltanto nel genere, il debitore deve  prestare  cose  di
qualita' non inferiore alla media. 
 
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