Art. 1515.
(Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore).
Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo, il
venditore puo' far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese
di lui.
La vendita e' fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata
a tali atti o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve
essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore
deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e
dell'ora in cui la vendita sara' eseguita.
Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica
autorita' o da norme corporative, ovvero risultante da listini di
borsa o da mercuriali, la vendita puo' essere fatta senza incanto, al
prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente
o di un commissario nominato ((dal giudice di pace)). In tal caso il
venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita. (111)
(112a) ((273))
Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e
il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior
danno.
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AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il
presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (273)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma
5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili
contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata
introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si
applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di
processo civile telematico per i procedimenti di competenza del
tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero
2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre
2025".