Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 1515

Testo in vigore dal 31 ottobre 2021

                             Art. 1515. 
 
       (Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore). 
 
  Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo, il
venditore puo' far vendere senza ritardo la cosa per conto e a  spese
di lui. 
 
  La vendita e' fatta all'incanto a mezzo di una persona  autorizzata
a tali atti o, in mancanza di essa nel luogo in cui la  vendita  deve
essere eseguita, a mezzo di un ufficiale  giudiziario.  Il  venditore
deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno,  del  luogo  e
dell'ora in cui la vendita sara' eseguita. 
 
  Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica
autorita' o da norme corporative, ovvero  risultante  da  listini  di
borsa o da mercuriali, la vendita puo' essere fatta senza incanto, al
prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma  precedente
o di un commissario nominato ((dal giudice di pace)). In tal caso  il
venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita. (111)
(112a) ((273)) 
 
  Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo  convenuto  e
il ricavo netto della vendita,  oltre  al  risarcimento  del  maggior
danno. 
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AGGIORNAMENTO (111) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (112a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (273) 
  Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32,  comma
5) che "A decorrere  dal  31  ottobre  2021  ai  procedimenti  civili
contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione  forzata
introdotti dinanzi al giudice di pace a  norma  dell'articolo  27  si
applicano  le  disposizioni,  anche  regolamentari,  in  materia   di
processo civile telematico  per  i  procedimenti  di  competenza  del
tribunale vigenti alla medesima  data.  Per  i  procedimenti  di  cui
all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1,  lettera  c),  numero
2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e),  la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31  ottobre
2025". 
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