Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 156

Testo in vigore dal 25 luglio 1996

                              Art. 156. 
 
 Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi. 
 
  Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del
coniuge cui  non  sia  addebitabile  la  separazione  il  diritto  di
ricevere dall'altro coniuge quanto e' necessario al suo mantenimento,
qualora egli non abbia adeguati redditi propri. 
 
  L'entita' di tale somministrazione e' determinata in relazione alle
circostanze e ai redditi dell'obbligato. 
 
  Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli
433 e seguenti. 
 
  Il giudice che pronunzia la separazione puo' imporre al coniuge  di
prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo  che
egli possa sottrarsi  all'adempimento  degli  obblighi  previsti  dai
precedenti commi e dall'articolo 155. 
 
  La  sentenza  costituisce  titolo  per  l'iscrizione   dell'ipoteca
giudiziale ai sensi dell'articolo 2818. 
 
  In caso di  inadempienza,  su  richiesta  dell'avente  diritto,  il
giudice puo' disporre il sequestro di  parte  dei  beni  del  coniuge
obbligato  e  ordinare  ai  terzi,  tenuti  a   corrispondere   anche
periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte  di  esse
venga versata  direttamente  agli  aventi  diritto.  (58)  (64)  (99)
((104)) 
 
  Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di
parte, puo' disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui
ai commi precedenti. 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 23 maggio 1966, n. 46 (in
G.U. 1a s.s. 28/5/1966,  n.  131),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 156, primo comma, del Codice  civile,  nella
parte in cui pone a carico  del  marito,  in  regime  di  separazione
consensuale  senza  colpa  di  nessuno  dei  coniugi,  l'obbligo   di
somministrare alla moglie tutto cio' che  e'  necessario  ai  bisogni
della vita, indipendentemente dalle condizioni economiche di costei". 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno-13 luglio 1970,  n.
128  (in  G.U.  1a   s.s.   15/7/1970,   n.   177),   ha   dichiarato
"illegittimita'  costituzionale  dell'art.  156,  quinto  comma,  del
codice civile, nella parte in cui esclude la pretesa della  moglie  a
non usare il cognome del marito, in regime di separazione  per  colpa
di quest'ultimo,  nel  caso  che  da  quell'uso  possa  derivarle  un
pregiudizio". 
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AGGIORNAMENTO (36) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 18 aprile 1974, n. 99 (in
G.U. 1a s.s. 24/4/1974,  n.  107),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 156, primo comma, del  codice  civile  nella
parte in cui, disponendo che per i coniugi  consensualmente  separati
perduri l'obbligo reciproco di fedelta', non limita  quest'ultimo  al
dovere di astenersi da quei comportamenti che,  per  il  concorso  di
determinate circostanze, siano idonei  a  costituire  ingiuria  grave
all'altro coniuge". 
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AGGIORNAMENTO (58) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 31 maggio 1983,  n.  144
(in G.U. 1a s.s. 8/6/1983, n. 156), ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 156, sesto comma del  Codice  Civile,  nella
parte in cui  non  prevede  che  le  disposizioni  ivi  contenute  si
applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati". 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 19 gennaio  1987,  n.  5
(in G.U. 1a s.s. 28/1/1987, n. 5),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice  civile,  nella
parte in cui  non  prevede  che  le  disposizioni  ivi  contenute  si
applichino ai coniugi separati consensualmente". 
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AGGIORNAMENTO (99) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno-6 luglio  1994,  n.
278  (in  G.U.   1a   s.s.   13/7/1994,   n.   29),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  156,  sesto  comma,  del
codice civile,  nella  parte  in  cui  non  prevede  che  il  giudice
istruttore possa adottare nel corso della  causa  di  separazione  il
provvedimento di ordinare ai terzi debitori del coniuge obbligato  al
mantenimento di versare  una  parte  delle  somme  direttamente  agli
aventi diritto". 
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AGGIORNAMENTO (104) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 10-19 luglio 1996, n. 258 (in
G.U. 1a s.s.s 24/7/1996,  n.  30),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice  civile,  nella
parte in cui non prevede che il giudice  istruttore  possa  adottare,
nel corso della causa di separazione, il provvedimento  di  sequestro
di parte dei beni del coniuge obbligato al mantenimento". 
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