Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 161

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                              Art. 161. 
 
             (Riferimento generico a leggi o agli usi). 
 
  Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti
patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi  alle  quali
non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto
il contenuto dei patti con i quali  intendono  regolare  questi  loro
rapporti. 
 
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