Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 1719. (Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato). Il mandante, salvo patto contrario, e' tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.