Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 1762

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1762. 
 
                     (Contraente non nominato). 
 
  Il mediatore che non manifesta a un contraente il  nome  dell'altro
risponde dell'esecuzione del contratto  e,  quando  lo  ha  eseguito,
subentra nei diritti verso il contraente non nominato. 
 
  Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato  si
manifesta all'altra parte o e' nominato dal mediatore,  ciascuno  dei
contraenti puo' agire direttamente contro l'altro, ferma restando  la
responsabilita' del mediatore. 
 
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