Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 1831

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1831. 
 
                        (Chiusura del conto). 
 
  La chiusura del conto con la liquidazione del saldo e'  fatta  alle
scadenze stabilite dal contratto o  dagli  usi  e,  in  mancanza,  al
termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto. 
 
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