Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 1861

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1861. 
 
                             (Nozione). 
 
  Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce all'altra il
diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una  somma
di danaro o di una certa quantita' di  altre  cose  fungibili,  quale
corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di  un
capitale. 
 
  La rendita  perpetua  puo'  essere  costituita  anche  quale  onere
dell'alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di
un capitale. 
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