Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 1978

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1978. 
 
                              (Forma). 
 
  La cessione dei beni si deve  fare  per  iscritto,  sotto  pena  di
nullita'. 
 
  Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizione
degli articoli 1264 e 1265. 
 
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