Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2034

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2034. 
 
                      (Obbligazioni naturali). 
 
  Non e' ammessa la ripetizione di  quanto  e'  stato  spontaneamente
prestato in esecuzione di doveri  morali  o  sociali,  salvo  che  la
prestazione sia stata eseguita da un incapace. 
 
  I doveri indicati dal comma precedente, e ogni  altro  per  cui  la
legge non accorda azione ma esclude la ripetizione  di  cio'  che  e'
stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti. 
 
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