Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2098

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2098. 
 
      (Violazione delle norme sul collocamento dei lavoratori). 
 
  Il  contratto  di  lavoro  stipulato   senza   l'osservanza   delle
disposizioni concernenti la disciplina della domanda  e  dell'offerta
di lavoro puo' essere annullato, salva l'applicazione delle  sanzioni
penali. 
 
  La domanda di annullamento e' proposta dal pubblico  ministero,  su
denunzia dell'ufficio di  collocamento,  entro  un  anno  dalla  data
dell'assunzione del prestatore di lavoro. 
 
Top