Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2101

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2101. 
 
                        (Tariffe di cottimo). 
 
  Le norme corporative possono stabilire che le  tariffe  di  cottimo
non divengano definitive se non dopo un periodo di esperimento. 
 
  Le tariffe possono  essere  sostituite  o  modificate  soltanto  se
intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione del  lavoro,  e
in ragione  degli  stessi.  In  questo  caso  la  sostituzione  o  la
variazione della tariffa  non  diviene  definitiva  se  non  dopo  il
periodo di esperimento stabilito dalle norme corporative. 
 
  L'imprenditore deve comunicare  preventivamente  ai  prestatori  di
lavoro i dati riguardanti gli elementi costitutivi della  tariffa  di
cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario.
Deve altresi' comunicare i dati relativi  alla  quantita'  di  lavoro
eseguita e al tempo impiegato. 
 
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