Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2225

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2225. 
 
                          (Corrispettivo). 
 
  Il corrispettivo, se non e' convenuto dalle parti e non puo' essere
determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, e'  stabilito
dal  giudice  in  relazione  al  risultato  ottenuto  e   al   lavoro
normalmente necessario per ottenerlo. 
 
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