Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2263

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2263. 
 
            (Ripartizione dei guadagni e delle perdite). 
 
  Le parti  spettanti  ai  soci  nei  guadagni  e  nelle  perdite  si
presumono  proporzionali  ai   conferimenti.   Se   il   valore   dei
conferimenti non e' determinato  dal  contratto,  esse  si  presumono
eguali. 
 
  La parte spettante al socio che ha conferito la propria  opera,  se
non e' determinata dal contratto,  e'  fissata  dal  giudice  secondo
equita'. 
 
  Se il contratto determina soltanto la parte di  ciascun  socio  nei
guadagni, nella stessa misura si presume che  debba  determinarsi  la
partecipazione alle perdite. 
 
Top