Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2370

Testo in vigore dal 20 marzo 2010

                             Art. 2370. 
 
  (( (Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto) )) 
 
  ((Possono intervenire  all'assemblea  coloro  ai  quali  spetta  il
diritto di voto. 
 
  Lo statuto delle societa' le  cui  azioni  non  sono  ammesse  alla
gestione accentrata, puo' richiedere  il  preventivo  deposito  delle
azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso
di convocazione, fissando il termine entro il  quale  debbono  essere
depositate  ed  eventualmente  prevedendo  che  non  possano   essere
ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Qualora  le  azioni
emesse dalle societa' indicate al primo periodo siano diffuse fra  il
pubblico in misura rilevante il termine non puo' essere  superiore  a
due giorni non festivi. 
 
  Se le azioni sono nominative, le societa' di cui al  secondo  comma
provvedono all'iscrizione nel libro dei  soci  di  coloro  che  hanno
partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito. 
 
  Lo statuto  puo'  consentire  l'intervento  all'assemblea  mediante
mezzi  di  telecomunicazione  ovvero  l'espressione  del   voto   per
corrispondenza  o  in  via  elettronica.  Chi  esprime  il  voto  per
corrispondenza  o  in  via  elettronica  si   considera   intervenuto
all'assemblea. Resta fermo quanto previsto dalle  leggi  speciali  in
materia di legittimazione all'intervento e all'esercizio del  diritto
di voto nell'assemblea nonche' in materia di aggiornamento del  libro
soci nelle societa' con azioni ammesse alla gestione accentrata.)) 
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