Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2397

Testo in vigore dal 07 aprile 2012

                             Art. 2397. 
 
                    (Composizione del collegio). 
 
  Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri  effettivi,
soci  o  non  soci.  Devono  inoltre  essere  nominati  due   sindaci
supplenti. 
 
  Almeno un membro effettivo ed uno supplente  devono  essere  scelti
tra i revisori legali iscritti  nell'apposito  registro.  I  restanti
membri, se non iscritti in tale registro, devono  essere  scelti  fra
gli iscritti negli albi professionali  individuati  con  decreto  del
Ministro della giustizia, o fra i professori universitari  di  ruolo,
in materie economiche o giuridiche. 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N.  5,  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)). 
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AGGIORNAMENTO (84) 
  Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 ha disposto (con l'art. 29,  comma
1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno  effetto  a  decorrere
dalla data della pubblicazione del registro  prevista  dall'art.  11,
comma 1". 
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