Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2464

Testo in vigore dal 23 agosto 2013

                             Art. 2464. 
 
                           (Conferimenti). 
 
  Il  valore  dei  conferimenti  non  puo'  essere   complessivamente
inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. 
 
  Possono   essere   conferiti   tutti   gli   elementi   dell'attivo
suscettibili di valutazione economica. 
 
  Se  nell'atto  costitutivo  non  e'  stabilito   diversamente,   il
conferimento deve farsi in danaro. 
 
  Alla  sottoscrizione  dell'atto  costitutivo  deve  essere  versato
((all'organo amministrativo nominato nell'atto  costitutivo))  almeno
il venticinque per  cento  dei  conferimenti  in  danaro  e  l'intero
soprapprezzo o, nel caso di costituzione  con  atto  unilaterale,  il
loro  intero  ammontare.  ((I  mezzi  di  pagamento   sono   indicati
nell'atto)). Il versamento puo' essere sostituito dalla stipula,  per
un importo almeno corrispondente, di una polizza di  assicurazione  o
di una fideiussione bancaria con le caratteristiche  determinate  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;  in  tal  caso  il
socio puo' in ogni momento sostituire la polizza  o  la  fideiussione
con il versamento del corrispondente importo in danaro. 
 
  Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si  osservano  le
disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le  quote  corrispondenti  a
tali conferimenti devono essere  integralmente  liberate  al  momento
della sottoscrizione. 
 
  Il conferimento puo' anche avvenire mediante la prestazione di  una
polizza di assicurazione o  di  una  fideiussione  bancaria  con  cui
vengono  garantiti,  per  l'intero  valore  ad  essi  assegnato,  gli
obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione  d'opera
o di servizi  a  favore  della  societa'.  In  tal  caso,  se  l'atto
costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione  possono  essere
sostituite dal socio con il  versamento  a  titolo  di  cauzione  del
corrispondente importo in danaro presso la societa'. 
 
  Se viene meno la pluralita' dei soci, i  versamenti  ancora  dovuti
devono essere effettuati nei novanta giorni. 
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