Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 2615 - Bis

Testo in vigore dal 22 giugno 1976

                           Art. 2615-bis. 
 
                    ((Situazione patrimoniale.)) 
 
  ((Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale  le  persone
che  hanno  la  direzione  del  consorzio  redigono   la   situazione
patrimoniale osservando le norme relative al  bilancio  di  esercizio
delle societa' per  azioni  e  la  depositano  presso  l'ufficio  del
registro delle imprese. 
 
  Alle persone che hanno la direzione del  consorzio  sono  applicati
gli articoli 2621, n. 1), e 2626. 
 
  Negli atti e  nella  corrispondenza  del  consorzio  devono  essere
indicati la sede di questo,  l'ufficio  del  registro  delle  imprese
presso il quale esso e' iscritto e il numero di iscrizione.)) 
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