Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2697

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2697. 
 
                        (Onere della prova). 
 
  Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che
ne costituiscono il fondamento. 
 
  Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce  che  il
diritto si e' modificato o  estinto  deve  provare  i  fatti  su  cui
l'eccezione si fonda. 
 
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