Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2795

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2795. 
 
                        (Vendita anticipata). 
 
  Se la cosa data in pegno si deteriora in modo  da  far  temere  che
essa divenga insufficiente  alla  sicurezza  del  creditore,  questi,
previo avviso a colui che ha costituito il pegno,  puo'  chiedere  al
giudice l'autorizzazione a vendere la cosa. 
 
  Con il provvedimento che autorizza la vendita  il  giudice  dispone
anche circa il  deposito  del  prezzo  a  garanzia  del  credito.  Il
costituente puo' evitare la vendita  e  farsi  restituire  il  pegno,
offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea. 
 
  Il costituente puo' del  pari,  in  caso  di  deterioramento  o  di
diminuzione di valore della cosa data in pegno, domandare al  giudice
l'autorizzazione a  venderla  oppure  chiedere  la  restituzione  del
pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea. 
 
  Il costituente puo' chiedere al giudice l'autorizzazione a  vendere
la  cosa,  qualora  si  presenti  un'occasione  favorevole.  Con   il
provvedimento di autorizzazione  il  giudice  dispone  le  condizioni
della vendita e il deposito del prezzo. 
 
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