Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2843

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2843. 
 
(Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi
                            del credito). 
 
  La  trasmissione  o   il   vincolo   dell'ipoteca   per   cessione,
surrogazione, pegno, postergazione di grado o  costituzione  in  dote
del  credito  ipotecario,  nonche'  per  sequestro,  pignoramento   o
assegnazione  del  credito  medesimo  si  deve  annotare  in  margine
all'iscrizione dell'ipoteca. 
 
  La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non  ha  effetto  finche'
l'annotazione non sia stata eseguita. Dopo l'annotazione l'iscrizione
non si puo' cancellare senza il consenso  dei  titolari  dei  diritti
indicati nell'annotazione medesima e le intimazioni  o  notificazioni
che occorrono in dipendenza dell'iscrizione devono essere loro  fatte
nel domicilio eletto. 
 
  Per l'annotazione deve essere consegnata al conservatore copia  del
titolo e, qualora questo sia una scrittura privata o un atto  formato
in paese estero, si applicano le disposizioni degli articoli  2835  e
2837. 
 
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