Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2883

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2883. 
 
            (Capacita' per consentire la cancellazione). 
 
  Chi non ha la capacita' richiesta per liberare il debitore non puo'
consentire la cancellazione  dell'iscrizione,  se  non  e'  assistito
dalle persone il cui intervento e' necessario per la liberazione. 
 
  Il rappresentante legale dell'incapace e ogni altro amministratore,
anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare  il  debitore,
non possono  consentire  la  cancellazione  dell'iscrizione,  ove  il
credito non sia soddisfatto. 
 
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