Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2952

Testo in vigore dal 19 dicembre 2012

                             Art. 2952. 
 
             (Prescrizione in materia di assicurazione). 
 
  Il diritto al pagamento delle rate di premio  si  prescrive  in  un
anno dalle singole scadenze. 
 
  ((Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e  dal
contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in
cui si e' verificato  il  fatto  su  cui  il  diritto  si  fonda,  ad
esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si
prescrivono in dieci anni)). 
 
  Nell'assicurazione della responsabilita' civile, il termine decorre
dal  giorno  in  cui  il   terzo   ha   richiesto   il   risarcimento
all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. 
 
  La  comunicazione  all'assicuratore  della  richiesta   del   terzo
danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso  della
prescrizione finche' il credito  del  danneggiato  non  sia  divenuto
liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non  sia
prescritto. 
 
  La disposizione del comma  precedente  si  applica  all'azione  del
riassicurato   verso   il    riassicuratore    per    il    pagamento
dell'indennita'. 
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