Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 418

Testo in vigore dal 19 marzo 2004

                              Art. 418. 
 
                (Poteri dell'autorita' giudiziaria). 
 
  Promosso il giudizio d'interdizione, puo' essere  dichiarata  anche
d'ufficio l'inabilitazione per infermita' di mente. 
 
  Se nel corso del giudizio d'inabilitazione  si  rivela  l'esistenza
delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico  ministero
fa istanza al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale
provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria. 
 
  ((Se nel corso del giudizio di  interdizione  o  di  inabilitazione
appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice,
d'ufficio  o  ad  istanza  di  parte,  dispone  la  trasmissione  del
procedimento al giudice tutelare. In tal caso il  giudice  competente
per  l'interdizione  o   per   l'inabilitazione   puo'   adottare   i
provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405)). 
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