Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 425

Testo in vigore dal 19 marzo 2004

                              Art. 425. 
 
   (Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato). 
 
  L'inabilitato puo' continuare l'esercizio dell'impresa  commerciale
soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare.
L'autorizzazione  puo'  essere  subordinata   alla   nomina   di   un
institore.((146)) 
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AGGIORNAMENTO (146) 
  La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1)  che
"Nel  titolo  XII  del  libro  primo   del   codice   civile,   prima
dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: 
  "Capo II.  -  Della  interdizione,  della  inabilitazione  e  della
incapacita' naturale"." 
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