Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 614

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                              Art. 614. 
 
                       (Verbale di consegna). 
 
  L'autorita' marittima o  consolare  locale  deve  redigere  verbale
della consegna del testamento e trasmettere il  verbale  e  gli  atti
ricevuti  al  Ministero   della   marina   o   al   Ministero   delle
comunicazioni, secondo che il testamento sia stato ricevuto  a  bordo
di una nave  della  marina  militare  o  di  una  nave  della  marina
mercantile. Il Ministero ordina il deposito di  uno  degli  originali
nel suo archivio, e trasmette l'altro all'archivio notarile del luogo
del domicilio o dell'ultima residenza del testatore. 
 
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