Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 830. (Beni degli enti pubblici non territoriali). I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali. Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 828.