Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 830

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                              Art. 830. 
 
            (Beni degli enti pubblici non territoriali). 
 
  I beni  appartenenti  agli  enti  pubblici  non  territoriali  sono
soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni delle
leggi speciali. 
 
  Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico  servizio  si
applica la disposizione del secondo comma dell'art. 828. 
 
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