Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 857

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                              Art. 857. 
 
                   (Terreni soggetti a bonifica). 
 
  Per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o  di
altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti  a  bonifica  i
terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni,
paludi  e  terre  paludose,  ovvero  costituito  da  terreni  montani
dissestati nei riguardi  idrogeologici  e  forestali,  o  da  terreni
estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i
quali   siano   suscettibili   di   una    radicale    trasformazione
dell'ordinamento produttivo. 
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