Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 882

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                              Art. 882. 
 
                   (Riparazioni del muro comune). 
 
  Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a
carico di tutti quelli che vi hanno  diritto  e  in  proporzione  del
diritto di ciascuno, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto
di uno dei partecipanti. 
 
  Il comproprietario di un muro comune puo' esimersi dall'obbligo  di
contribuire nelle spese di riparazione e  ricostruzione,  rinunziando
al diritto di comunione, purche'  il  muro  comune  non  sostenga  un
edificio di sua spettanza. 
 
  La  rinunzia  non  libera   il   rinunziante   dall'obbligo   delle
riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio. 
 
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