Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 360

Testo in vigore dal 12 agosto 2012

                              Art. 360. 
             (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). 
 
  Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono
essere impugnate con ricorso per cassazione: 
    1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 
    2) per violazione delle norme sulla  competenza,  quando  non  e'
prescritto il regolamento di competenza; 
    3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e  dei
contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; 
    4) per nullita' della sentenza o del procedimento; 
    ((5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che
e' stato oggetto di discussione tra le parti.)) ((136)) 
 
  Puo' inoltre  essere  impugnata  con  ricorso  per  cassazione  una
sentenza appellabile del tribunale, se le parti  sono  d'accordo  per
omettere l'appello; ma in  tale  caso  l'impugnazione  puo'  proporsi
soltanto a norma del primo comma, n. 3. 
 
  Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per  cassazione  le
sentenze che decidono di questioni insorte  senza  definire,  neppure
parzialmente, il giudizio. Il ricorso  per  cassazione  avverso  tali
sentenze puo' essere proposto, senza necessita' di riserva, allorche'
sia impugnata la  sentenza  che  definisce,  anche  parzialmente,  il
giudizio. 
 
  Le disposizioni di cui al primo comma e terzo  comma  si  applicano
alle sentenze ed ai provvedimenti diversi  dalla  sentenza  contro  i
quali e' ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge. 
 
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AGGIORNAMENTO (67) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha  disposto  (con  l'art.  92,  comma  1)  che  "Fatta
eccezione per la disposizione di  cui  all'articolo  1,  la  presente
legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti  a  tale
data  si  applicano,  fino  al  2  gennaio  1994,   le   disposizioni
anteriormente vigenti." 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per
la disposizione di cui all'articolo 1, la  presente  legge  entra  in
vigore il 1  gennaio  1993.  Ai  giudizi  pendenti  a  tale  data  si
applicano, fino al 30  aprile  1995,  le  disposizioni  anteriormente
vigenti." 
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AGGIORNAMENTO (136) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 54, comma 3) che la
presente modifica si applica alle sentenze pubblicate dal  trentesimo
giorno successivo a quello  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del decreto medesimo. 
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