Art. 360.
(Sentenze impugnabili e motivi di ricorso).
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono
essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non e'
prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei
contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
4) per nullita' della sentenza o del procedimento;
((5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che
e' stato oggetto di discussione tra le parti.)) ((136))
Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una
sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per
omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione puo' proporsi
soltanto a norma del primo comma, n. 3.
Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le
sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure
parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali
sentenze puo' essere proposto, senza necessita' di riserva, allorche'
sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il
giudizio.
Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano
alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i
quali e' ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.
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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta
eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente
legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale
data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per
la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in
vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si
applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente
vigenti."
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AGGIORNAMENTO (136)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 54, comma 3) che la
presente modifica si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo
giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto medesimo.