Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 484

Testo in vigore dal 18 luglio 1998

                              Art. 484. 
                     (Giudice dell'esecuzione). 
 
  L'espropriazione e' diretta da un giudice. 
 
  La nomina del giudice dell'esecuzione e' fatta dal  presidente  del
tribunale, su presentazione a  cura  del  cancelliere  del  fascicolo
entro due giorni dalla sua formazione. (88) (90) 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)). ((90)) 
 
  Si applicano al giudice  della  esecuzione  le  disposizioni  degli
articoli 174 e 175. 
 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
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