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Testo in vigore dal 21 aprile 1942 al 09 giugno 1942
Art. 559. (Custodia dei beni pignorati). Col pignoramento il debitore e' costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi gli immobili per destinazione e i frutti, senza diritto a compenso. Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, puo' nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore.