Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 559

Testo in vigore dal 21 aprile 1942 al 09 giugno 1942

                              Art. 559. 
                   (Custodia dei beni pignorati). 
 
  Col  pignoramento  il  debitore  e'  costituito  custode  dei  beni
pignorati e  di  tutti  gli  accessori,  compresi  gli  immobili  per
destinazione e i frutti, senza diritto a compenso. 
 
  Su istanza del creditore pignorante o di un creditore  intervenuto,
il  giudice  dell'esecuzione,  sentito  il  debitore,  puo'  nominare
custode una persona diversa dallo stesso debitore. 
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