Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 126

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                              Art. 126. 
 
  La disposizione del secondo comma dell'art. 293 del nuovo codice e'
applicabile anche alle adozioni costituite prima del 1° luglio  1939,
a meno che siano state gia' impugnate  ai  sensi  dell'art.  205  del
codice del 1865. 
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