Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 129

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                              Art. 129. 
 
  Le norme del codice in materia di tutela e di curatela si applicano
anche alle tutele e alle curatele che si sono  aperte  prima  del  1°
luglio 1939. 
 
  Tuttavia  i  tutori,  i  protutori  e  i  curatori  gia'   nominati
conservano l'ufficio, salve le disposizioni degli articoli 383, 384 e
393 del codice,  e  sempre  che  non  ricorrano  cause  d'incapacita'
previste dal codice stesso. 
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