Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 129. Le norme del codice in materia di tutela e di curatela si applicano anche alle tutele e alle curatele che si sono aperte prima del 1° luglio 1939. Tuttavia i tutori, i protutori e i curatori gia' nominati conservano l'ufficio, salve le disposizioni degli articoli 383, 384 e 393 del codice, e sempre che non ricorrano cause d'incapacita' previste dal codice stesso.