Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 189

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                              Art. 189. 
 
  Le disposizioni del  primo  comma  dell'art.  1943  del  codice  si
osservano   quando   la   presentazione   del   fideiussore   avviene
posteriormente all'entrata in vigore  del  codice  stesso,  anche  se
l'obbligazione di dar fideiussore sia sorta anteriormente. 
 
  La  disposizione  del  precedente   comma   non   si   applica   se
l'obbligazione di dare un fideiussore deriva da un contratto. 
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