Art. 179-ter.
(Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di
vendita).
Presso ogni tribunale e' istituito un elenco dei professionisti
che provvedono alle operazioni di vendita. Possono ottenere
l'iscrizione nell'elenco i professionisti di cui agli articoli
534-bis e 591-bis, primo comma, del codice, che dimostrano di aver
assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto
avente natura non regolamentare del Ministro della giustizia. Con il
medesimo decreto sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica
da assolvere ai fini della conferma dell'iscrizione, sono fissate le
modalita' per la verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi
formativi e sono individuati il contenuto e le modalita' di
presentazione delle domande.
E' istituita presso ciascuna corte di appello una commissione, la
cui composizione e' disciplinata dal decreto di cui al primo comma.
Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di
funzionamento della commissione. L'incarico di componente della
commissione ha durata triennale, puo' essere rinnovato una sola volta
e non comporta alcuna indennita' o retribuzione a carico dello Stato,
ne' alcun tipo di rimborso spese.
La commissione provvede alla tenuta dell'elenco, all'esercizio
della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di
iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione
dall'elenco.
La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida
generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e
di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili e il Consiglio nazionale notarile. La commissione esercita
le funzioni di cui al terzo comma, anche tenendo conto delle
risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis,
commi 9-sexies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221. Valuta altresi' i motivi per i quali sia stato revocato
l'incarico in una o piu' procedure esecutive.
Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico puo' essere conferito
a persona non iscritta in alcun elenco; nel provvedimento di
conferimento dell'incarico devono essere analiticamente indicati i
motivi della scelta. Per quanto non disposto diversamente dal
presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli
13 e seguenti in quanto compatibili. I professionisti cancellati
dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel
triennio successivo.
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AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica
decorre dal 1° gennaio 2006.
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le
disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis),
c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi
civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006.".
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n.
263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio
2006.".
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui
ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la
vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo
2006".
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AGGIORNAMENTO (41)
Il D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L.
30 giugno 2016, n. 119 ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 5) che
"Sino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'emanazione del
decreto del Ministro della giustizia di cui al citato articolo
179-ter, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le operazioni
di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti
iscritti nell'elenco di cui al predetto articolo 179-ter, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto".