Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 179 - Ter

Testo in vigore dal 03 luglio 2016

                            Art. 179-ter. 
 
 (Elenco dei  professionisti  che  provvedono  alle  operazioni  di
                            vendita).  
 
  Presso ogni tribunale e' istituito un elenco  dei  professionisti
che  provvedono  alle  operazioni  di   vendita.   Possono   ottenere
l'iscrizione  nell'elenco  i  professionisti  di  cui  agli  articoli
534-bis e 591-bis, primo comma, del codice, che  dimostrano  di  aver
assolto gli obblighi  di  prima  formazione,  stabiliti  con  decreto
avente natura non regolamentare del Ministro della giustizia. Con  il
medesimo decreto sono stabiliti gli obblighi di formazione  periodica
da assolvere ai fini della conferma dell'iscrizione, sono fissate  le
modalita' per la verifica dell'effettivo assolvimento degli  obblighi
formativi  e  sono  individuati  il  contenuto  e  le  modalita'   di
presentazione delle domande. 
 
  E' istituita presso ciascuna corte di appello una  commissione,  la
cui composizione e' disciplinata dal decreto di cui al  primo  comma.
Con  il  medesimo  decreto  sono   disciplinate   le   modalita'   di
funzionamento  della  commissione.  L'incarico  di  componente  della
commissione ha durata triennale, puo' essere rinnovato una sola volta
e non comporta alcuna indennita' o retribuzione a carico dello Stato,
ne' alcun tipo di rimborso spese. 
 
  La commissione  provvede  alla  tenuta  dell'elenco,  all'esercizio
della vigilanza sugli iscritti, alla  valutazione  delle  domande  di
iscrizione  e  all'adozione  dei   provvedimenti   di   cancellazione
dall'elenco. 
 
  La Scuola superiore  della  magistratura  elabora  le  linee  guida
generali per la definizione dei programmi dei corsi di  formazione  e
di  aggiornamento,  sentiti  il  Consiglio  nazionale   forense,   il
Consiglio  nazionale  dei  dottori  commercialisti  e  degli  esperti
contabili e il Consiglio nazionale notarile. La commissione  esercita
le funzioni  di  cui  al  terzo  comma,  anche  tenendo  conto  delle
risultanze dei rapporti riepilogativi  di  cui  all'articolo  16-bis,
commi 9-sexies e 9-septies, del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221. Valuta  altresi'  i  motivi  per  i  quali  sia  stato  revocato
l'incarico in una o piu' procedure esecutive. 
 
  Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico puo' essere conferito
a  persona  non  iscritta  in  alcun  elenco;  nel  provvedimento  di
conferimento dell'incarico devono essere  analiticamente  indicati  i
motivi  della  scelta.  Per  quanto  non  disposto  diversamente  dal
presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli  articoli
13 e seguenti in  quanto  compatibili.  I  professionisti  cancellati
dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel
triennio successivo. 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L.  30  giugno  2005,  n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168  ha
disposto (con l'art. 2, comma  3-quater)  che  la  presente  modifica
decorre dal 1° gennaio 2006. 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  2,  comma  3-quinquies)  che  "Le
disposizioni di cui ai  commi  3,  lettere  b-bis),  b-ter),  c-bis),
c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano  ai  giudizi
civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006.". 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre  2005,  n.
263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che  "Le  disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri  da  2)  a  43-bis),  e  3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di  entrata  in  vigore.  Quando  tuttavia  e'  gia'  stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle  norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1°  gennaio
2006.". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre  2005,  n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni  di  cui
ai commi 3, lettera e), numeri da 2)  a  43-bis),  e  3-ter,  lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il  1°  marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive  pendenti  a  tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata  la
vendita,  la  stessa  ha   luogo   con   l'osservanza   delle   norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima  del  1°  marzo
2006". 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L.
30 giugno 2016, n. 119 ha disposto (con l'art. 5-bis,  comma  5)  che
"Sino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'emanazione del
decreto del Ministro  della  giustizia  di  cui  al  citato  articolo
179-ter, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del  codice
di procedura  civile,  come  sostituito  dal  comma  1  del  presente
articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le operazioni
di vendita continuano ad essere delegate ad  uno  dei  professionisti
iscritti nell'elenco di cui al predetto articolo 179-ter,  nel  testo
vigente prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto". 
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