Testo in vigore dal 10 giugno 1942
Art. 189. (Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi). L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore da' i provvedimenti di cui all'articolo 708 del codice costituisce titolo esecutivo. Essa conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finche' non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi.