Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 189

Testo in vigore dal 10 giugno 1942

 
 
                              Art. 189. 
 
  (Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi). 
 
  L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o  il  giudice
istruttore da' i provvedimenti di cui  all'articolo  708  del  codice
costituisce titolo esecutivo. Essa conserva la sua efficacia  anche
dopo l'estinzione del processo finche' non sia sostituita  con  altro
provvedimento emesso  dal  presidente  o  dal  giudice  istruttore  a
seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione  personale
dei coniugi. 
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