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Legge fallimentare

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (042U0267) (GU n.81 del 6-4-1942 )
Crisi di impresa

Articolo 264

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 264. 
                       (Istituto di credito). 
 
  Quando nel presente decreto si fa riferimento a istituti di credito
in  detta  espressione  s'intendono  comprese,  oltre  l'istituto  di
emissione, le imprese autorizzate e controllate a norma  delle  leggi
vigenti  dall'ispettorato  per  la  difesa  del   risparmio   e   per
l'esercizio del credito. 
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