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Legge fallimentare

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (042U0267) (GU n.81 del 6-4-1942 )
Crisi di impresa

Articolo 80

Testo in vigore dal 01 gennaio 2008

                              Art. 80. 
             (( (Contratto di locazione di immobili). )) 
 
  ((Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione
d'immobili e il curatore subentra nel contratto. 
  Qualora la durata del contratto sia  complessivamente  superiore  a
quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore ha, entro
un anno dalla dichiarazione di fallimento, la  facolta'  di  recedere
dal contratto corrispondendo al conduttore  un  equo  indennizzo  per
l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti,  e'  determinato
dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha  effetto
decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento. 
  In caso di fallimento del conduttore, il curatore puo' in qualunque
tempo recedere dal contratto,  corrispondendo  al  locatore  un  equo
indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra  le  parti,
e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. 
  Il credito per l'indennizzo e' soddisfatto in prededuzione ai sensi
dell'articolo 111, n. 1 con  il  privilegio  dell'articolo  2764  del
codice civile.)) 
                                                               ((50)) 
 
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AGGIORNAMENTO (50) 
  Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha  disposto  (con  l'art.  22,
comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della
sua entrata in  vigore,  nonche'  alle  procedure  concorsuali  e  di
concordato fallimentare aperte successivamente alla  sua  entrata  in
vigore." 
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