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Impignorabilità dei fondi della Presidenza del consiglio, del Ministero della salute, del Ministero della giustizia e del Ministero dell’economia e delle finanze

LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). (GU n.302 del 29-12-2005 - Suppl. Ordinario n. 211)
Pubblica amministrazione
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Articolo 1

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Testo in vigore dal 26 giugno 2008 al 21 agosto 2008

  201. Gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del  testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  possono
altresi' concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al  comma
198  attraverso  interventi  diretti  alla  riduzione  dei  costi  di
funzionamento  degli  organi  istituzionali,  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 82, comma 11,  del  medesimo  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 267  del  2000,  e  delle  altre  disposizioni
normative vigenti. 
  202.  Al  finanziamento  degli  oneri  contrattuali   del   biennio
2004-2005 concorrono le economie di  spesa  di  personale  riferibili
all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1, comma 91, della legge
30 dicembre 2004, n. 311. (22) 
  203. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni
del comma 198 costituiscono strumento  di  rafforzamento  dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005,  attuativa  dell'articolo  1,  comma
173, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311.  Gli  effetti  di  tali
disposizioni nonche' di quelle  previste  per  i  medesimi  enti  del
Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e  107,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono valutati nell'ambito del  tavolo
tecnico per la verifica degli  adempimenti  di  cui  all'articolo  12
della medesima intesa, ai fini del concorso  da  parte  dei  predetti
enti al rispetto degli  obblighi  comunitari  ed  alla  realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 164,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di  cui  al
comma 198, in  caso  di  mancato  conseguimento  degli  obiettivi  di
risparmio di spesa ivi previsti, e' fatto  divieto  di  procedere  ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del  monitoraggio
e della verifica degli adempimenti di cui al citato  comma  198,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da  emanare  previo
accordo tra Governo, regioni ed autonomie  locali  da  concludere  in
sede di Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene
costituito un tavolo tecnico con  rappresentanti  del  sistema  delle
autonomie designati dai relativi  enti  esponenziali,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del  Consiglio
dei Ministri - Dipartimento degli affari regionali  e  del  Ministero
dell'interno, con l'obiettivo di: 
    a) acquisire, per il tramite del Ministero dell'economia e  delle
finanze, la documentazione da  parte  degli  enti  destinatari  della
norma, certificata dall'organo di revisione contabile,  delle  misure
adottate e dei risultati conseguiti; 
    b)  fissare  specifici  criteri  e  modalita'  operative,   anche
campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000  abitanti
e per  le  comunita'  montane  con  popolazione  inferiore  a  50.000
abitanti,  per  il  monitoraggio   e   la   verifica   dell'effettivo
conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa; 
    c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalita' operative
di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta,  la  puntuale
applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento; 
    d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento
strutturale della spesa di personale per  gli  enti  destinatari  del
comma 198. 
  204-bis. Le risultanze delle  operazioni  di  verifica  del  tavolo
tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale,  alla
Corte dei conti, anche ai fini  del  referto  sul  costo  del  lavoro
pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera a) del
comma 204 da parte degli enti comporta, in ogni caso, il  divieto  di
assunzione a qualsiasi titolo. 
  204-ter. Ai fini dell'attuazione dei  commi  198,  204  e  204-bis,
limitatamente agli enti locali in condizione di  avanzo  di  bilancio
negli ultimi tre esercizi, sono  escluse  dal  computo  le  spese  di
personale riferite a contratti di lavoro a tempo  determinato,  anche
in forma di collaborazione coordinata e continuativa,  stipulati  nel
corso dell'anno 2005. 
  205. Per le regioni e le autonomie locali,  le  economie  derivanti
dall'attuazione del comma 198 restano acquisite ai bilanci degli enti
ai fini del miglioramento dei relativi saldi. 
  206. Le disposizioni dei commi da 198 a 205 costituiscono  principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi  degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 
  207. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163. 
  208.  Le  somme  finalizzate  alla   corresponsione   di   compensi
professionali comunque dovuti al  personale  dell'avvocatura  interna
delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni
contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri  riflessi  a
carico del datore di lavoro. 
  209. L'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97,  e  successive
modificazioni, si interpreta nel senso che ai fini del  mutamento  di
sede  la  domanda  o  la  disponibilita'  o  il   consenso   comunque
manifestato dai magistrati per il cambiamento della localita' sede di
servizio e' da considerare, ai fini del riconoscimento del  beneficio
economico  previsto  dalla  citata  disposizione,  come  domanda   di
trasferimento di sede. 
  210. Nei confronti dei dipendenti delle  amministrazioni  pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  per  la  determinazione
dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrita'  fisica
riconosciuta dipendente da causa di servizio si  considera  l'importo
dello stipendio tabellare in godimento  alla  data  di  presentazione
della domanda, con esclusione di  tutte  le  altre  voci  retributive
anche aventi carattere fisso e continuativo. 
  211. La disposizione  di  cui  al  comma  210  non  si  applica  ai
dipendenti che abbiano presentato domanda antecedentemente alla  data
del 1° gennaio 2006. 
  212. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, cosi' come
interpretato dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008. 
  213. L'indennita' di trasferta di cui all'articolo 1, primo  comma,
della legge 26 luglio 1978, n. 417, e all'articolo  1,  primo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n.  513,
l'indennita'  supplementare  prevista  dal  primo  e  secondo   comma
dell'articolo 14 della  legge  18  dicembre  1973,  n.  836,  nonche'
l'indennita'  di  cui  all'articolo   8   del   decreto   legislativo
luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse
le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali
e nei provvedimenti  di  recepimento  degli  accordi  sindacali,  ivi
compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica. 
  213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non  si  applicano  al
personale delle  Forze  armate  e  di  polizia,  fermi  restando  gli
ordinari stanziamenti di bilancio. Le predette  disposizioni  non  si
applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro  del  Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale  della
previdenza  sociale  (INPS),  dell'Ente  nazionale  di  previdenza  e
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS),  dell'Istituto
di previdenza per  il  settore  marittimo  (IPSEMA)  e  dell'Istituto
nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul   lavoro
(INAIL), nonche' al personale delle agenzie fiscali  e  al  personale
ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile. 
  214. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni, e gli enti  di  cui  all'articolo  70,  comma  4,  del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per i quali  non  trova
diretta applicazione il comma 213, adottano,  anche  in  deroga  alle
specifiche disposizioni  di  legge  e  contrattuali,  le  conseguenti
determinazioni sulla base dei  rispettivi  ordinamenti  nel  rispetto
della propria autonomia organizzativa. 
  215. Tutte le indennita' collegate a specifiche posizioni d'impiego
o  servizio  o  comunque  rapportate  all'indennita'  di   trasferta,
comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86,  all'articolo
13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e  successive  modificazioni,  e
all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133,  restano  stabilite
nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata  in  vigore
della presente legge. 
  216. Ai fini del contenimento della spesa  pubblica,  al  personale
appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni,  che  si  reca  in  missione  o  viaggio  di  servizio
all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in  aereo  spetta  nel
limite delle spese per la classe economica.  E'  abrogato  il  quinto
comma dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836. (16) 
  217. L'articolo 3, secondo comma, del regio decreto 3 giugno  1926,
n. 941, e successive modificazioni, e' abrogato. 
  218. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.  124,
si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito
nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed  ausiliario  (ATA)
statale e' inquadrato, nelle  qualifiche  funzionali  e  nei  profili
professionali  dei  corrispondenti  ruoli  statali,  sulla  base  del
trattamento  economico  complessivo   in   godimento   all'atto   del
trasferimento, con  l'attribuzione  della  posizione  stipendiale  di
importo pari o  immediatamente  inferiore  al  trattamento  annuo  in
godimento al 31  dicembre  1999  costituito  dallo  stipendio,  dalla
retribuzione  individuale  di   anzianita'   nonche'   da   eventuali
indennita',  ove  spettanti,  previste   dai   contratti   collettivi
nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data
dell'inquadramento.  L'eventuale  differenza  tra   l'importo   della
posizione stipendiale di inquadramento  e  il  trattamento  annuo  in
godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta
ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini  del
conseguimento della successiva posizione stipendiale. E' fatta  salva
l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata  in  vigore
della presente legge. 
  219. All'articolo  68  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'ottavo comma  e'
sostituito dal seguente: 
"Per le infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio, e' a
carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo
indennizzo per la perdita dell'integrita' fisica eventualmente subita
dall'impiegato".(12) 
  220. Sono abrogati  gli  articoli  da  42  a  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonche'  la  legge
1° novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962,  n.  1116,  ed  i
decreti concernenti norme per l'applicazione delle leggi stesse. (12) 
  221. Sono  contestualmente  abrogate  tutte  le  disposizioni  che,
comunque, pongono le spese di  cura  a  carico  dell'amministrazione,
contenute nei contratti collettivi nazionali e nei  provvedimenti  di
recepimento degli accordi sindacali,  ivi  comprese  quelle  relative
alle carriere prefettizie e diplomatica nonche' alle Forze di polizia
ad ordinamento  civile  e  militare,  ed  in  particolare  quelle  di
recepimento dello schema di  concertazione  per  il  personale  delle
Forze  armate.  Rimangono  impregiudicate   le   prestazioni   dovute
dall'Amministrazione della difesa al personale delle Forze  armate  o
appartenente ai Corpi di  polizia  che  abbia  contratto  malattia  o
infermita' nel corso di missioni compiute al di fuori del  territorio
nazionale. (12) 
  222. Alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3, primo comma, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: 
   "a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione o
in comune sede di corte di appello"; 
    b) all'articolo 11, primo comma, il numero 1) e'  sostituito  dal
seguente: 
   "1) uffici regionali del lavoro e della massima  occupazione,  con
sede in ogni capoluogo di regione  o  in  comune  sede  di  corte  di
appello". 
  223. Le disposizioni dei commi 207, 208, da 210 a 215,  219  e  220
costituiscono  norme  non  derogabili   dai   contratti   o   accordi
collettivi. 
  224. Tra le disposizioni riconosciute  inapplicabili  dall'articolo
69, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, a seguito della stipulazione  dei  contratti  collettivi  del
quadriennio 1994/1997 e' ricompreso l'articolo 5, terzo comma,  della
legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall'articolo  1  della
legge 31  marzo  1954,  n.  90,  in  materia  di  retribuzione  nelle
festivita' civili nazionali ricadenti di  domenica.  E'  fatta  salva
l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata  in  vigore
della presente legge. 
  225.  Ai  fini  della  definizione   delle   situazioni   pendenti,
l'articolo 42, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per  il
periodo della sua vigenza si interpreta nel senso che  l'applicazione
del trattamento economico previsto dal terzo periodo  e'  subordinata
alla previa definizione del  trattamento  giuridico  ed  economico  e
dell'ordinamento delle  carriere  del  personale  dell'Autorita'  per
l'informatica nella pubblica amministrazione mediante il  regolamento
previsto dal primo periodo. Dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge e fino alla definizione  del  regolamento  di  cui  al
precedente periodo e' sospesa qualsiasi procedura esecutiva  relativa
a pronunce  giurisdizionali  non  passate  in  giudicato  concernenti
l'applicazione del suddetto trattamento economico. 
  226. L'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,
nei confronti del personale dipendente si interpreta  nel  senso  che
alla determinazione dell'assegno personale non  riassorbibile  e  non
rivalutabile concorre  il  trattamento,  fisso  e  continuativo,  con
esclusione  della  retribuzione  di  risultato  e   di   altre   voci
retributive  comunque  collegate  al  raggiungimento   di   specifici
risultati o obiettivi. 
  227. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 1,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, per il personale del comparto Ministeri  e'  stanziata
la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2006 e  di  20  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2007. 
  228. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 
  229. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 
  230. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
"5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La  presente
disposizione  costituisce  norma   non   derogabile   dai   contratti
collettivi". 
  231. Con riferimento alle sentenze di primo grado  pronunciate  nei
giudizi di responsabilita' dinanzi alla Corte  dei  conti  per  fatti
commessi antecedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, i soggetti nei cui confronti  sia  stata  pronunciata
sentenza di condanna possono  chiedere  alla  competente  sezione  di
appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga  definito
mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10  per  cento  e
non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza. 
  232. La sezione di appello, con decreto  in  camera  di  consiglio,
sentito il procuratore competente, delibera in merito alla  richiesta
e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in  misura  non
superiore al 30 per cento del danno quantificato  nella  sentenza  di
primo grado, stabilendo il termine per il versamento. 
  233. Il giudizio di appello si intende definito a  decorrere  dalla
data di deposito della ricevuta di versamento  presso  la  segreteria
della sezione di appello. 
  234. Per le esigenze del Ministero degli affari esteri connesse  al
rinnovo dei seggi non permanenti del  Consiglio  di  sicurezza  delle
Nazioni Unite, e' autorizzata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008. 
  235. PERIODO SOPPRESSO DAL  D.P.R.  14  MAGGIO  2007,  N.  78.  Per
ottimizzare le condizioni di espletamento delle relative attribuzioni
e potenziare le strutture di supporto e' autorizzata la  spesa  di  1
milione di euro dall'anno 2006. 
  236. All'articolo 4-bis, comma  2,  del  decreto-legge  19  gennaio
2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005,
n. 37,  le  parole:  ",  per  l'anno  2005,"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "a decorrere dal 2005". 
  237. I Ministeri  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  della
giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio  sono  autorizzati
ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio con
contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  prorogati   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.  Il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' continuare ad  avvalersi
fino  al  31  dicembre  2006  del  personale  utilizzato   ai   sensi
dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e
successive modificazioni. 
  238. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria,  puo'  continuare  ad  avvalersi,
fino al 31 dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo
determinato ai sensi  dell'articolo  3,  comma  66,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro. 
  239. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 i  contratti
di  lavoro  a  tempo  determinato  stipulati   dagli   organi   della
magistratura amministrativa nonche' i contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato  stipulati  dall'Istituto  nazionale   della   previdenza
sociale  (INPS),  dall'Istituto  nazionale  di   previdenza   per   i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e  dall'INAIL  gia'
prorogati ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  118,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, i cui  oneri  continuano  ad  essere  posti  a
carico dei bilanci degli enti predetti. 
  240. L'Agenzia per la protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi
tecnici (APAT) puo' continuare ad  avvalersi,  fino  al  31  dicembre
2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto a  tempo
determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilita' e di
collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata
per lo stesso personale nell'anno  2005  dalla  predetta  Agenzia.  I
relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell'Agenzia. Il
CNIPA e' autorizzato  a  prorogare,  fino  al  31  dicembre  2006,  i
rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in
servizio nell'anno 2005. I relativi oneri continuano  a  fare  carico
sul bilancio del CNIPA. 
  241. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per  i  lavoratori
dello spettacolo (ENPALS) puo' continuare ad avvalersi,  fino  al  31
dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto
di  lavoro  a  tempo  determinato,  nel  limite  massimo   di   spesa
complessivamente stanziato per lo stesso personale nell'anno 2005.  I
relativi oneri continuano ad  essere  posti  a  carico  del  bilancio
dell'ENPALS. 
  242. Il Corpo forestale dello Stato e'  autorizzato  ad  avvalersi,
fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo  determinato  assunto
ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei  limiti  della  spesa
sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2005. 
  243. Le procedure di conversione in  rapporti  di  lavoro  a  tempo
indeterminato  dei  contratti  di  formazione  e   lavoro,   di   cui
all'articolo 1, comma 121, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,
possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e
delle modalita' previste dalla normativa vigente per l'assunzione  di
personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati  con
il personale interessato  alla  predetta  conversione  sono  comunque
prorogati al 31 dicembre 2006. 
  244. I comandi del personale delle societa' Poste  italiane  Spa  e
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui all'articolo  1,
comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogati al 31
dicembre 2006. 
  245. Per la proroga delle attivita' di cui all'articolo  78,  comma
31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di 370 milioni di euro. 
  246. Per l'anno 2006, a valere sul fondo  di  cui  all'articolo  1,
comma 96, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e'  assicurata
l'assunzione di 2.500 unita' di personale da  impiegare  direttamente
in compiti di ordine e  sicurezza  pubblica,  di  cui  1.500  per  la
Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali unita' si provvede con le
procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo  periodo,  su  proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e dell'economia e delle finanze. 
  247.  Al  fine  di  assicurare  con  carattere  di  continuita'  la
prosecuzione delle attivita' svolte dal personale di cui ai commi  da
237 a 242, le amministrazioni  ivi  richiamate  possono  avviare,  in
deroga all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di
un contingente complessivo non superiore a 7.000 unita' di  personale
a  tempo  indeterminato.  Nella  valutazione   dei   titoli   vengono
considerati prioritariamente i servizi effettivamente  svolti  presso
pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati
presso le amministrazioni  che  bandiscono  i  concorsi  nei  profili
professionali  richiesti  dalle  citate  procedure  di  reclutamento,
inclusi quelli per i quali  e'  richiesto  il  solo  requisito  della
scuola dell'obbligo. Alla ripartizione del predetto  contingente  fra
le varie amministrazioni si provvede con le modalita' di cui al comma
4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
successive  modificazioni,  previa  richiesta  delle  amministrazioni
interessate, corredata  dall'atto  di  programmazione  triennale  del
fabbisogno di personale, da inoltrare entro il 31 gennaio  2006  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  248.  Le  amministrazioni  di  cui  al  comma  247  sono  tenute  a
trasmettere previamente al Dipartimento della funzione pubblica e  al
Ministero dell'economia e delle finanze copia del bando dei  concorsi
autorizzati. 
  249. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono  disposte
per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all'articolo  1,
comma 95, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e  secondo  le
modalita' previste dal comma 250. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le
amministrazioni di cui al comma 247 possono continuare  ad  avvalersi
del personale ivi indicato, fino al completamento  della  progressiva
sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali
di cui ai commi da 246 a 253. 
  250. Ai fini di quanto previsto dal comma 247,  le  amministrazioni
predispongono piani di sostituzione del personale a tempo determinato
con i vincitori dei concorsi a  tempo  indeterminato  indicando,  per
ciascuna qualifica, il numero e  la  decorrenza  delle  assunzioni  a
tempo indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui  al
comma 247. I predetti  piani,  corredati  da  una  relazione  tecnica
dimostrativa  delle  implicazioni  finanziarie,  sono  approvati  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la
funzione pubblica. 
  251. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di  cui  al
comma 249, nonche' la temporanea prosecuzione dei rapporti di  lavoro
diretti ad assicurare lo svolgimento  delle  attivita'  istituzionali
nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste
dai commi da 247 a 250,  a  decorrere  dall'anno  2007  e'  istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze  un  fondo  per  un
importo pari  a  180  milioni  di  euro.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze si provvede, sulla base  dei  piani  di
cui al comma 250, al trasferimento alle  amministrazioni  interessate
alle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 253  delle
occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con  autonomia  di  bilancio
provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a
253 nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci. 
  252. A decorrere  dall'avvio  delle  procedure  di  assunzione  dei
vincitori  dei  concorsi  di  cui   al   comma   247,   le   relative
amministrazioni  non  possono  avvalersi   di   personale   a   tempo
determinato per le funzioni di cui al comma 247. 
  253. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
funzione pubblica ed  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
procedono al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni  di  cui
ai commi da 247 a 252. 
  254. All'articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio  2003,  n.  3,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, dopo le parole: "L'Alto Commissario" sono inserite
le seguenti: ", che si avvale di un vice Commissario  vicario  scelto
dal Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta,  tra  gli
appartenenti alle categorie di personale, nell'ambito delle quali  e'
scelto il Commissario,"; 
    b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
   "e)  supporto  di  un  vice  Commissario  aggiunto,  nominato  dal
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Commissario,  e
cinque   esperti,   tutti   scelti   tra   i   magistrati   ordinari,
amministrativi e contabili e  gli  avvocati  dello  Stato,  collocati
obbligatoriamente fuori  ruolo  o  in  aspettativa  retribuita  dalle
rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme
ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi  inclusi
quelli del personale di cui all'articolo  2,  comma  4,  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se appartenenti  ai  ruoli  degli
organi costituzionali, che abbiano prestato non meno di  cinque  anni
di servizio effettivo nell'amministrazione di  appartenenza,  nonche'
altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo
1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive  modificazioni,  in  posizione  di   comando   secondo   i
rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale destinato  all'ufficio
del Commissario il servizio e' equiparato ad ogni  effetto  a  quello
prestato presso le amministrazioni di appartenenza". 
  255. Per le finalita' di cui al comma 254 e' autorizzata  la  spesa
di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2006. 
  256. All'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.
276, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti: 
   "c-bis) il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  -
Direzione  generale  della  tutela  delle   condizioni   di   lavoro,
esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia  le  proprie
sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero
per quei datori di lavoro con  unica  sede  di  lavoro  associati  ad
organizzazioni imprenditoriali  che  abbiano  predisposto  a  livello
nazionale schemi di  convenzioni  certificati  dalla  commissione  di
certificazione istituita presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali gia'
operanti presso la Direzione generale della tutela  delle  condizioni
di lavoro; 
   c-ter) i consigli provinciali dei consulenti  del  lavoro  di  cui
alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti  di
lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica"; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
   "1-bis. Nel solo caso di  cui  al  comma  1,  lettera  c-bis),  le
commissioni  di  certificazione   istituite   presso   le   direzioni
provinciali del lavoro e le province limitano la loro  funzione  alla
ratifica di quanto certificato dalla  commissione  di  certificazione
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali". 
  257. A valere sul fondo di cui  all'articolo  1,  comma  96,  della
legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  sono  considerate  prioritarie  le
assunzioni  del  personale  della  Polizia  penitenziaria,   con   le
modalita' previste dal comma 97 dello stesso articolo 1 della  citata
legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni. 
  258. All'articolo 8-bis, comma 1, del  decreto-legge  30  settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248, le parole: "300.000  abitanti"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "230.000  abitanti",  dopo  le  parole:   "un   contributo
complessivo" sono inserite le seguenti: "una tantum", e le parole: "a
tempo determinato" sono soppresse. 
  259.    Allo    scopo    di    incrementare    la     funzionalita'
all'Amministrazione della pubblica  sicurezza  anche  attraverso  una
piu'  razionale  valorizzazione  delle  risorse  dirigenziali   della
Polizia di Stato, all'articolo 42 della  legge  1°  aprile  1981,  n.
121,e  successive   modificazioni,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: "nel termine massimo di  tre  anni  dal
conseguimento della qualifica" sono sostituite dalle  seguenti:  "nel
termine non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica"; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  "3-bis. Ai dirigenti generali  di  livello  B  collocati  a  riposo
d'ufficio  per  il  raggiungimento   del   limite   di   eta'   prima
dell'inquadramento di cui al  comma  3,  sono  corrisposti,  se  piu'
favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e  privilegiato,  e
l'indennita'  di  buonuscita  spettanti  ai  prefetti   con   analoga
anzianita' di servizio e destinatari delle indennita' di posizione di
base di direttore centrale o equiparato". 
  260. In conseguenza di quanto previsto dal comma 259,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2006, sono attribuiti: 
    a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro
anni nella qualifica al momento della  cessazione  dal  servizio,  il
trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennita'  di
buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica  sicurezza  di
livello B, con analoga anzianita' di servizio; 
    b) ai dirigenti superiori  della  Polizia  di  Stato  con  almeno
cinque  anni  di  anzianita'  nella  qualifica,  la  promozione  alla
qualifica di dirigente generale di pubblica  sicurezza,  a  decorrere
dal giorno precedente la cessazione dal servizio. 
  261.  Fino  a  quando  non  saranno  approvate  le  norme  per   il
riordinamento dei ruoli del  personale  delle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento civile e degli ufficiali di  grado  corrispondente  delle
Forze di polizia ad ordinamento militare e  delle  Forze  armate,  e'
sospesa l'applicazione dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  5
ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni;  alle  esigenze  di
carattere funzionale si provvede: 
    a) mediante  l'affidamento,  agli  ispettori  superiori-sostituti
ufficiali  di  pubblica  sicurezza  "sostituti   commissari",   delle
funzioni di cui all'articolo 31-quater,  comma  6,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,  n.  335,  e  successive
modificazioni; 
    b) mediante l'espletamento di concorsi per l'accesso al ruolo dei
commissari,  per  aliquote  annuali  compatibili  con  la  disciplina
autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e  successive  modificazioni,
nell'ambito della dotazione organica del ruolo dei commissari vigente
anteriormente alla data di entrata in  vigore  del  predetto  decreto
legislativo n. 334 del 2000. 
  262. All'onere aggiuntivo derivante dall'attuazione dei commi 259 e
260, pari a 918.000 euro per l'anno 2006, 1.063.000 euro  per  l'anno
2007 e  2.221.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2008,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze  correnti
di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24  dicembre  2003,  n.
350. 
  263. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato,  ai  sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge  9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,  e  dell'articolo  59,
comma 34,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
modificazioni, e' stabilito per l'anno 2006: 
    a) in 440,84  milioni  di  euro  in  favore  del  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi,  della
gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'ENPALS; 
    b) in 108,93  milioni  di  euro  in  favore  del  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui  alla
lettera a), della gestione esercenti attivita'  commerciali  e  della
gestione artigiani. 
  264. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 263, gli  importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno  2006
in 16.181,23 milioni di euro per le gestioni di  cui  al  comma  263,
lettera a), e in 3.998,46 milioni di euro per le gestioni di  cui  al
comma 263, lettera b). 
  265. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 263 e 264  sono
ripartiti tra le gestioni interessate  con  il  procedimento  di  cui
all'articolo 14 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento  di  cui
al comma 263, lettera a), della somma di  1.006,21  milioni  di  euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a  completamento  dell'integrale  assunzione  a  carico  dello  Stato
dell'onere   relativo   ai   trattamenti   pensionistici    liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche' al  netto  delle  somme  di
2,43 milioni di euro e  di  56,31  milioni  di  euro  di  pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS. 
  266. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri  a  carico  della
Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e  indennita'  agli
invalidi civili, ciechi e  sordomuti  di  cui  all'articolo  130  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 369 milioni di
euro per l'esercizio 2004 ed in 300 milioni di euro per l'anno 2005: 
    a) per l'anno 2004, sono utilizzate le seguenti risorse: 
     1) le somme che risultano, sulla base  del  bilancio  consuntivo
dell'INPS  per  l'anno  2004,  trasferite  alla   gestione   di   cui
all'articolo 37 della  legge  9  marzo  1989,  n.  88,  e  successive
modificazioni, in eccedenza rispetto agli  oneri  per  prestazioni  e
provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 228,69 milioni
di euro; 
     2) le risorse  trasferite  all'INPS  ed  accantonate  presso  la
medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo  dell'anno
2004 del predetto Istituto, per un ammontare  complessivo  di  140,31
milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi; 
    b) per l'anno 2005, sono utilizzate le seguenti risorse: 
     1) le risorse  trasferite  all'INPS  ed  accantonate  presso  la
gestione di cui al numero 1) della lettera a),  come  risultanti  dal
bilancio consuntivo dell'anno 2004  del  predetto  Istituto,  per  un
ammontare complessivo di  117,95  milioni  di  euro,  in  quanto  non
utilizzate per i rispettivi scopi; 
     2) le somme trasferite dal  bilancio  dello  Stato  all'INPS  ai
sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge  23  dicembre  1998,  n.
448, a titolo  di  anticipazione  sul  fabbisogno  finanziario  delle
gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla
base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette  gestioni,
evidenziate  nella  contabilita'  del  predetto  Istituto  ai   sensi
dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998,  per
un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro. 
  267. Il contributo  a  carico  dello  Stato  a  favore  dell'ENPALS
previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,
n. 608, e' soppresso. 
  268. Per i lavoratori dell'industria mineraria  siciliana  e  degli
annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di  cui  alla  legge  della
Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e  successive  modificazioni,
la base di calcolo per la prosecuzione volontaria  dell'assicurazione
obbligatoria per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti  e'
determinata  dall'importo  dell'indennita'   mensile   effettivamente
liquidata all'interessato, ai sensi della citata legge della  Regione
siciliana n. 42 del 1975, come previsto dalle leggi 26  aprile  1982,
n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105. La disposizione del  presente  comma
ha valore di interpretazione  autentica  quanto  ai  destinatari  del
primo comma dell'articolo 1 della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del
comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105. 
  269. All'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, i primi tre periodi sono sostituiti dai  seguenti:
"Dal 1° gennaio 2008 e' istituito un Fondo di garanzia per  agevolare
l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di
fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto
Fondo e' alimentato da un contributo dello Stato,  per  il  quale  e'
autorizzata la spesa di 424 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
tra il 2008 e il 2012 e 253 milioni di euro per il 2013,  comprensivi
dei costi di gestione. La garanzia del Fondo  copre  fino  all'intero
ammontare  dei  finanziamenti  concessi  a  fronte  dei  conferimenti
effettuati  dalle  imprese  nel  periodo  2008-2012  e  dei  relativi
interessi"; 
    b) al comma 2, al primo periodo, la parola: "2006" e'  sostituita
dalla seguente: "2008" e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'onere derivante dal presente comma e' valutato in 176  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2008"; 
    c) la Tabella A e' sostituita dalla seguente: 
                                                           "TABELLA A 
                                  (prevista dall'articolo 8, comma 2) 
   2008 0,19 punti percentuali; 
   2009 0,21 punti percentuali; 
   2010 0,23 punti percentuali; 
   2011 0,25 punti percentuali; 
   2012 0,26 punti percentuali; 
   2013 0,27 punti percentuali; 
   dal 2014 0,28 punti percentuali". 
  270. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  13,  comma  1,
primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  14  maggio   2005,   n.   80,   e'
rideterminata per l'anno 2006 in 3 milioni di euro, per  l'anno  2007
in 3 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2008, in 530 milioni di
euro. 
  271. I risparmi derivanti dall'attuazione dei commi 269 e 270,  per
gli anni 2006 e  2007,  concorrono  al  miglioramento  dei  saldi  di
finanza pubblica. 
  272. A favore degli eredi  delle  vittime  dell'evento  occorso  ad
Ustica il 27 giugno 1980 e' riconosciuta una indennita' nel limite di
spesa complessivo di 8 milioni di euro per il 2006. Con  decreto  del
Ministro dell'interno sono stabilite le  modalita'  per  l'attuazione
del presente comma. 
  273. Le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al comma
3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre  2003,  n.  355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e
al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  aprile  2005,  n.  58,
sono destinate,  fino  a  concorrenza,  alla  copertura  degli  oneri
derivanti  dagli  accordi  nazionali  stipulati  dalle   associazioni
datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione
dell'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono quantificati i  predetti  oneri  contrattuali  e
stabiliti i criteri e le modalita' di riparto delle somme. 
  274. Nell'ambito del settore sanitario, al  fine  di  garantire  il
rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica, restano fermi: 
    a) gli  obblighi  posti  a  carico  delle  regioni,  nel  settore
sanitario, con la citata intesa  Stato-regioni  del  23  marzo  2005,
finalizzati  a  garantire   l'equilibrio   economico-finanziario,   a
mantenere i  livelli  essenziali  di  assistenza,  a  rispettare  gli
ulteriori adempimenti di carattere sanitario previsti dalla  medesima
intesa e a prevedere, ove si prospettassero situazioni di  squilibrio
nelle singole aziende  sanitarie,  la  contestuale  presentazione  di
piani di rientro pena la dichiarazione di  decadenza  dei  rispettivi
direttori generali; 
    b)  l'obbligo  di  adottare  i  provvedimenti  necessari  di  cui
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  275. Fra gli adempimenti regionali indicati all'articolo  1,  comma
173, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  sono  ricompresi  i
seguenti: 
    a) stipulare, entro il termine  perentorio  del  31  marzo  2006,
anche a  stralcio  degli  accordi  regionali  attuativi  dell'accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i  medici  di
medicina generale  entrato  in  vigore  il  23  marzo  2005,  accordi
attuativi dell'articolo 59, lettera B - Quota  variabile  finalizzata
al  raggiungimento  di  obiettivi  e   di   standard   erogativi   ed
organizzativi - comma 11, del medesimo accordo nazionale,  prevedendo
di subordinare l'accesso all'indennita' di collaborazione informatica
al riscontro del rispetto della soglia del 70 per cento della  stampa
informatizzata delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste  di
prestazioni specialistiche effettuate da parte di  ciascun  medico  e
provvedendo al medesimo riscontro mediante il  supporto  del  sistema
della tessera sanitaria di cui all'articolo 50 del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326. Ferma restando la disposizione  contenuta  nel
citato articolo 59,  lettera  B,  comma  11,  per  la  corresponsione
dell'indennita' forfettaria mensile,  la  sua  erogazione,  oltre  il
termine del 31 marzo 2006, in  assenza  della  stipula  dei  previsti
accordi regionali, non  e'  imputabile  sulle  risorse  del  Servizio
sanitario  nazionale.  La  mancata  stipula  dei   medesimi   accordi
regionali costituisce per le regioni inadempimento.  Le  disposizioni
di cui alla presente lettera si applicano anche per l'attuazione  del
corrispondente accordo collettivo nazionale  per  la  disciplina  dei
rapporti  con  i  medici  pediatri  di  libera  scelta;  b)  adottare
provvedimenti volti, nel caso in cui le medesime  regioni  deliberino
l'erogazione di prestazioni sanitarie esenti ovvero a costo agevolato
in  funzione  della  condizione  economica  dell'assistito,  a   fare
riferimento esclusivo alla situazione reddituale fiscale  del  nucleo
familiare dell'assistito, assumendo come tale quello individuato  con
il decreto del Ministro della sanita'  22  gennaio  1993,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993. 
  276. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-bis, le parole: "30 giugno  2006"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 marzo 2006"; 
    b) al comma 7, dopo il quarto periodo sono inseriti  i  seguenti:
"Per la  rilevazione  dalla  ricetta  dei  dati  di  cui  al  decreto
attuativo del comma 5 del presente articolo, e' riconosciuto per  gli
anni 2006 e 2007 un contributo, nei limiti di 10 milioni di euro,  da
definire con apposita convenzione tra il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze,  il  Ministero  della  salute  e  le  associazioni  di
categoria interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le  modalita'
erogative. Al relativo onere si provvede utilizzando  le  risorse  di
cui al comma 12"; 
    c) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: 
     "8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati  nel  termine
di cui al comma 8 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
di 2 euro  per  ogni  ricetta  per  la  quale  la  violazione  si  e'
verificata. 
     8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al  comma  8,
la mancanza di uno o piu' elementi della ricetta di  cui  al  decreto
attuativo del comma 5 del presente articolo e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale  la
violazione si e' verificata; 
     8-quater. L'accertamento della violazione di cui ai commi  8-bis
e 8-ter e'  effettuato  dal  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  che
trasmette il relativo rapporto,  ai  sensi  dell'articolo  17,  primo
comma,  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  alla   direzione
provinciale  dei  servizi  vari  competente  per  territorio,  per  i
conseguenti adempimenti. Dell'avvenuta apertura  del  procedimento  e
della sua conclusione viene data  notizia,  a  cura  della  direzione
provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria  provinciale
dello Stato. 
     8-quinquies. Con riferimento  alle  ricette  per  le  quali  non
risulta associato il codice fiscale dell'assistito, rilevato  secondo
quanto previsto dal presente  articolo,  l'azienda  sanitaria  locale
competente non procede alla  relativa  liquidazione,  fermo  restando
che, in caso di ricette redatte manualmente dal medico, il farmacista
non e' responsabile della  mancata  rispondenza  del  codice  fiscale
rilevato rispetto a quello indicato sulla ricetta che fara'  comunque
fede a tutti gli effetti"; 
    d) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
     "10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo,  i  dati
delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10 rilevano a  fini
di  responsabilita',  anche  amministrativa  o  penale,  solo  previo
riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi sono tratti". 
  277. All'articolo 1, comma 174, della legge 30  dicembre  2004,  n.
311,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:   "Qualora   i
provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione
non vengano adottati dal commissario ad  acta  entro  il  31  maggio,
nella regione interessata, con riferimento all'anno di imposta  2006,
si applicano comunque nella misura  massima  prevista  dalla  vigente
normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e  le  maggiorazioni  dell'aliquota  dell'imposta   regionale   sulle
attivita'  produttive;  scaduto  il  termine   del   31   maggio,   i
provvedimenti del commissario ad acta non possono  avere  ad  oggetto
l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed
i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta  dovuti  nel
medesimo anno sulla base  della  misura  massima  dell'addizionale  e
delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte". 
  278. Al fine di  agevolare  la  realizzazione  degli  obiettivi  di
finanza pubblica di cui al comma 274, il  livello  complessivo  della
spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre
lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge  30  dicembre
2004, n.  311,  e'  incrementato  di  1.000  milioni  di  euro  annui
limitatamente all'anno 2006. L'incremento di cui al primo periodo  e'
da ripartire tra le regioni, secondo criteri e  modalita'  concessive
definiti con decreto del Ministro della salute, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano,  che  prevedano  comunque,  per  le
regioni  interessate,  la  stipula  di  specifici   accordi   diretti
all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica  della
spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo. 
  279. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4,  comma
3, del decreto-legge 18  settembre  2001,  n.  347,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 novembre  2001,  n.  405,  concorre  al
ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per  gli  anni
2002, 2003 e 2004. A tal fine e' autorizzata, a titolo di regolazione
debitoria, la spesa  di  2.000  milioni  di  euro  per  l'anno  2006.
L'erogazione del suddetto importo da parte dello Stato e' subordinata
all'adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di  copertura
del residuo disavanzo posto a loro carico per i medesimi anni. 
  280. L'accesso al concorso di cui al comma 279,  da  ripartire  tra
tutte le regioni sulla base del numero dei residenti, con decreto del
Ministro della salute di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, e' subordinato all'espressione,  entro  il  termine  del  31
marzo 2006, da parte della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  dell'intesa  sullo
schema di Piano sanitario  nazionale  2006-2008,  nonche',  entro  il
medesimo termine, alla stipula di una intesa tra Stato e regioni,  ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno  2003,  n.  131,
che preveda la realizzazione da parte delle regioni degli  interventi
previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa,  da
allegare alla medesima intesa e che contempli: 
    a)  l'elenco  di   prestazioni   diagnostiche,   terapeutiche   e
riabilitative  di  assistenza  specialistica   ambulatoriale   e   di
assistenza  ospedaliera,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   del
Consiglio  dei  ministri  del  29  novembre  2001,   pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33  dell'8  febbraio
2002, e successive modificazioni,  per  le  quali  sono  fissati  nel
termine di novanta giorni dalla  stipula  dell'intesa,  nel  rispetto
della normativa regionale in materia, i tempi massimi  di  attesa  da
parte delle singole regioni; 
    b) la previsione che, in caso  di  mancata  fissazione  da  parte
delle regioni dei tempi di attesa  di  cui  alla  lettera  a),  nelle
regioni interessate si applicano direttamente i  parametri  temporali
determinati, entro novanta giorni dalla stipula dell'intesa, in  sede
di fissazione degli standard di cui all'articolo 1, comma 169,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
    c) fermo restando il principio di  libera  scelta  da  parte  del
cittadino, il recepimento, da parte delle  unita'  sanitarie  locali,
dei tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa  regionale
in materia, nonche' in coerenza con i parametri temporali determinati
in sede di fissazione degli standard di  cui  all'articolo  1,  comma
169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di  cui
all'elenco  previsto  dalla  lettera  a),  con  l'indicazione   delle
strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali  tempi
sono assicurati nonche' delle misure previste in caso di  superamento
dei tempi stabiliti, senza oneri a carico  degli  assistiti,  se  non
quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base  alla  normativa
vigente; 
    d) la determinazione della quota  minima  delle  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  da
vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi
dell'articolo  1,  comma  34-bis,  della  medesima  legge,   per   il
perseguimento dell'obiettivo del Piano nazionale di contenimento  dei
tempi di attesa, ivi compresa la realizzazione da parte delle regioni
del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con
gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri di  libera
scelta e le  altre  strutture  del  territorio,  utilizzando  in  via
prioritaria i medici di medicina generale ed  i  pediatri  di  libera
scelta; 
    e) l'attivazione nel Nuovo sistema informativo  sanitario  (NSIS)
di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio  delle  liste
di attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell'articolo
3, comma 6, della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005; 
    f) la  previsione  che,  a  certificare  la  realizzazione  degli
interventi in attuazione del  Piano  nazionale  di  contenimento  dei
tempi di attesa, provveda il  Comitato  permanente  per  la  verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza  (LEA),  di  cui
all'articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. 
  281. L'accesso  al  concorso  di  cui  al  comma  279  e'  altresi'
subordinato, per le regioni che nel periodo 2001-2005  abbiano  fatto
registrare, in base ai dati risultanti dal Tavolo tecnico di verifica
degli adempimenti regionali, un disavanzo medio pari o superiore al 5
per cento, ovvero che abbiano  fatto  registrare  nell'anno  2005  un
incremento del disavanzo rispetto all'anno 2001 pari o  superiore  al
200 per cento, alla stipula di un apposito  accordo  tra  la  regione
interessata e  i  Ministri  della  salute  e  dell'economia  e  delle
finanze, ovvero all'integrazione  di  accordi  gia'  sottoscritti  ai
sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, per l'adeguamento alle indicazioni del Piano sanitario nazionale
2006-2008 e il perseguimento dell'equilibrio economico  nel  rispetto
dei livelli essenziali di assistenza. 
  282. Alle aziende sanitarie ed ospedaliere e' vietato sospendere le
attivita' di prenotazione delle prestazioni di cui al citato  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 29  novembre  2001.  Le
regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  adottano,
sentite le associazioni a difesa  dei  consumatori  e  degli  utenti,
operanti sul  proprio  territorio  e  presenti  nell'elenco  previsto
dall'articolo  137  del  codice  del  consumo,  di  cui  al   decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  disposizioni  per  regolare  i
casi in cui  la  sospensione  dell'erogazione  delle  prestazioni  e'
legata a motivi  tecnici,  informando  successivamente,  con  cadenza
semestrale, il Ministero della salute  secondo  quanto  disposto  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002. (20) 
  283. Con decreto del Ministro della salute, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita la
Commissione nazionale  sull'appropriatezza  delle  prescrizioni,  cui
sono affidati compiti di promozione  di  iniziative  formative  e  di
informazione per il personale medico e  per  i  soggetti  utenti  del
Servizio sanitario, di  monitoraggio,  studio  e  predisposizione  di
linee-guida  per  la  fissazione   di   criteri   di   priorita'   di
appropriatezza  delle  prestazioni,  di  forme  idonee  di  controllo
dell'appropriatezza delle prescrizioni  delle  medesime  prestazioni,
nonche' di promozione di analoghi organismi  a  livello  regionale  e
aziendale. Con detto decreto del Ministro della salute e' fissata  la
composizione della Commissione, che comprende  la  partecipazione  di
esperti in medicina generale, assistenza specialistica  ambulatoriale
e ospedaliera, di  rappresentanti  del  Ministero  della  salute,  di
rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  e  di  un  rappresentante  del   Consiglio   nazionale   dei
consumatori e degli utenti. Le linee-guida sono adottate con  decreto
del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di  Bolzano,  entro  centoventi  giorni  dalla  costituzione  della
Commissione. Alla Commissione e'  altresi'  affidato  il  compito  di
fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative
previste dal comma 284. Ai componenti  della  Commissione  spetta  il
solo trattamento di missione. A tal  fine  e'  autorizzata  la  spesa
annua di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2006. 
  284. Ai soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui al
comma 282 e' applicata la sanzione amministrativa  da  un  minimo  di
1.000 euro ad un massimo di  6.000  euro.  Ai  soggetti  responsabili
delle violazioni all'obbligo di cui all'articolo 3,  comma  8,  della
legge  23  dicembre  1994,  n.  724,   e'   applicata   la   sanzione
amministrativa da un minimo di 5.000 euro ad  un  massimo  di  20.000
euro. Spetta alle regioni e alle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano l'applicazione delle  sanzioni  di  cui  al  presente  comma,
secondo i criteri fissati dalla Commissione prevista dal comma 283. 
  285. Nel completamento del proprio  programma  di  investimenti  in
attuazione dell'articolo 20 della legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e
successive modificazioni, le regioni  destinano  le  risorse  residue
finalizzate  alla  costruzione,  ristrutturazione  e  adeguamento  di
presidi ospedalieri ad interventi relativi a presidi  comprensivi  di
degenze per acuti con un numero di posti letto non  inferiore  a  250
ovvero a presidi per lungodegenza e riabilitazione con un  numero  di
posti letto non inferiore a 120, nonche' agli interventi necessari al
rispetto dei requisiti minimi strutturali e tecnologici  dei  presidi
attivi avviati alla data del 31 dicembre 2005 stabiliti dall'atto  di
indirizzo e coordinamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997. (17) 
  286. La cessione a titolo di donazione di apparecchiature  e  altri
materiali dismessi da aziende sanitarie locali, aziende  ospedaliere,
Istituti di ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico  di  diritto
pubblico e altre organizzazioni similari nazionali a beneficio  delle
strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione  e'
promossa e  coordinata  dall'Alleanza  degli  ospedali  italiani  nel
mondo, di  seguito  denominata  "Alleanza".  Gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale comunicano all'Alleanza,  secondo  modalita'  con
essa  preventivamente  definite,  le   informazioni   relative   alla
disponibilita' delle attrezzature sanitarie in questione allegando il
parere favorevole della regione interessata. 
  287. L'Alleanza provvede, sulla base delle informazioni  acquisite,
a promuovere i necessari contatti per facilitare le donazioni nonche'
a tenere un inventario  aggiornato  delle  attrezzature  disponibili.
L'Alleanza  provvede,  altresi',  alla  produzione  di  un   rapporto
biennale sulle attivita' svolte indirizzato al Ministero della salute
e alla Conferenza dei  Presidenti  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  288. Presso il Ministero della salute, al fine di verificare che  i
finanziamenti  siano  effettivamente  tradotti  in  servizi   per   i
cittadini,  secondo  criteri  di  efficienza  ed  appropriatezza,  e'
realizzato   un   Sistema   nazionale   di   verifica   e   controllo
sull'assistenza sanitaria (SiVeAS),  che  si  avvale  delle  funzioni
svolte dal Nucleo di supporto per l'analisi delle  disfunzioni  e  la
revisione  organizzativa   (SAR),   di   cui   all'articolo   2   del
decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'articolo 4 della legge  1°
febbraio 1989, n. 37, ed a cui sono ricondotte le  attivita'  di  cui
all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  del
sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo  18
febbraio  2000,  n.  56,  del  sistema  di  monitoraggio  configurato
dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e  successive
modificazioni, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonche'
del Comitato di cui all'articolo 9 della citata intesa  Stato-regioni
del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano,  da  emanare  entro  il  31
marzo 2006, sono definite le modalita' di attuazione del SiVeAS. 
  289. Per le finalita' di cui  al  comma  288,  il  Ministero  della
salute puo' avvalersi, anche tramite  specifiche  convenzioni,  della
collaborazione  di  istituti  di  ricerca,  societa'  scientifiche  e
strutture pubbliche o private,  anche  non  nazionali,  operanti  nel
campo della valutazione degli interventi sanitari, nonche' di esperti
nel numero massimo di 20 unita'. Per la copertura dei relativi  oneri
e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006 e di  8
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con le risorse di cui  al
presente comma si provvede anche alla copertura delle spese sostenute
dal Ministero della salute e  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per l'attivita' di affiancamento alle regioni  impegnate  nei
Piani di rientro dai disavanzi di  cui  all'articolo  1,  comma  180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese  di  missione
del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attivita'. 
  290.  La  Commissione  unica  sui  dispositivi  medici,   istituita
dall'articolo 57 della legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  oltre  a
svolgere i compiti  previsti  dal  predetto  articolo,  esercita,  su
richiesta del Ministro della salute o della  Direzione  generale  dei
farmaci e dei dispositivi medici, funzioni  consultive  su  qualsiasi
questione concernente i dispositivi medici. 
  291. Con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31  marzo  2006,
sono definiti i criteri e le modalita' di certificazione dei  bilanci
delle aziende sanitarie  locali,  delle  aziende  ospedaliere,  degli
Istituti di ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico  di  diritto
pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende
ospedaliere universitarie. 
  292. In  coerenza  con  le  risorse  programmate  per  il  Servizio
sanitario nazionale: 
    a) con le  procedure  di  cui  all'articolo  54  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio  2007,  alla
modificazione degli allegati al citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, e successive  modificazioni,
di definizione dei  livelli  essenziali  di  assistenza,  finalizzata
all'inserimento,  nell'elenco  delle  prestazioni  di   specialistica
ambulatoriale, di prestazioni gia'  erogate  in  regime  di  ricovero
ospedaliero, nonche' alla integrazione e modificazione  delle  soglie
di appropriatezza per  le  prestazioni  di  ricovero  ospedaliero  in
regime di ricovero ordinario diurno; 
    b) in materia di assistenza protesica, su proposta  del  Ministro
della salute, si provvede alla modifica di quanto gia'  previsto  dal
regolamento di cui al decreto del Ministro della  sanita'  27  agosto
1999, n. 332, e dal citato decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri del 29 novembre 2001, in modo da prevedere che la  fornitura
di  prodotti  monouso  per  stomizzati  e  incontinenti  e   per   la
prevenzione e cura delle  lesioni  da  decubito  venga  inserita  nel
livello essenziale di assistenza integrativa e che sia  istituito  il
repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a  carico  del
Servizio sanitario nazionale. 
  293. Per le finalita' di cui al comma 292, lettera a), con  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di  intesa  con   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  individuati  le
tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle  aree  di  offerta
del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo  1,  comma  6,  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni. 
  294. I fondi destinati, mediante aperture di credito a  favore  dei
funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del  Ministero
della salute, a servizi e finalita' di sanita'  pubblica  nonche'  al
pagamento  di  emolumenti  di  qualsiasi  tipo  comunque  dovuti   al
personale amministrato o di spese per servizi  e  forniture  prestati
agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata. 
  294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi  destinati
al pagamento di  spese  per  servizi  e  forniture  aventi  finalita'
giudiziaria o penitenziaria, nonche' gli emolumenti di qualsiasi tipo
dovuti al personale amministrato  dal  Ministero  della  giustizia  e
dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  accreditati  mediante
aperture di credito in favore dei funzionari  delegati  degli  uffici
centrali e periferici del Ministero  della  giustizia,  degli  uffici
giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri. 
  295. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
   "10. Le risorse di cui al comma 8, lettere b)  e  c),  affluiscono
direttamente al bilancio dell'Agenzia"; 
    b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: 
   "10-bis. Le entrate di cui all'articolo  12,  commi  7  e  8,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60  per
cento all'Agenzia  ed  affluiscono  direttamente  al  bilancio  della
stessa. 
   10-ter. Le somme a carico  delle  officine  farmaceutiche  di  cui
all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio  1991,
n.  178,  e  successive  modificazioni,   spettano   all'Agenzia   ed
affluiscono direttamente al bilancio della stessa"; 
    c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
   "11-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro
della salute sono trasferiti in proprieta' all'Agenzia i beni  mobili
del Ministero della salute in uso all'Agenzia medesima alla  data  31
dicembre 2004". 
  296. Con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   disciplinate   le
modalita' di versamento riferite all'attuazione di quanto previsto al
comma 295. 
  297. Al fine di  potenziare  le  funzioni  istituzionali  dell'AIFA
finalizzate a garantire il monitoraggio in tutte  le  sue  componenti
dell'andamento della spesa  farmaceutica  e  il  rispetto  dei  tetti
stabiliti  dalla  vigente   legislazione,   la   dotazione   organica
complessiva della medesima Agenzia e' determinata dal 1° gennaio 2008
nel numero di 250 unita', con oneri finanziari a carico del  bilancio
della stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione organica  sara'
determinata con successivo provvedimento ai sensi degli  articoli  6,
comma 3, lettera c), e 10, comma 2, lettera a), capoverso  iii),  del
regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20  settembre
2004,  n.  245.  Ai   fini   del   coordinamento   del   monitoraggio
sull'andamento della spesa farmaceutica, l'AIFA trasmette al Ministro
della  salute  e  al  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  una
relazione mensile. 
  298. Al comma 18 dell'articolo 48 del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, le parole: "al netto" sono sostituite  dalla  seguente:
"decurtate". 
  299.  Le  regioni  che  si  sono  avvalse  della  facolta'  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,
possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle
organizzazioni non lucrative  di  utilita'  sociale,  in  materia  di
riduzione o esenzione dell'imposta di cui al decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende pubbliche di  servizi  alla
persona (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di  assistenza  e
beneficenza. 
  300. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 37, al comma 1, primo  periodo,  le  parole:  "di
formazione-lavoro" sono sostituite  dalle  seguenti:  "di  formazione
specialistica"; 
    b) all'articolo 39: 
     1) il comma 2 e' abrogato; 
     2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    "3. Il trattamento economico e' costituito da  una  parte  fissa,
uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso,
e da una parte variabile, ed e' determinato annualmente  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della  salute  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso  formativo  degli
ultimi tre  anni.  In  fase  di  prima  applicazione,  per  gli  anni
accademici 2006-2007 e  2007-2008,  la  parte  variabile  non  potra'
eccedere il 15 per cento di quella fissa"; 
     3) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
    "4-bis.  Alla  ripartizione  ed  assegnazione  a   favore   delle
universita'  delle  risorse  previste  per  il  finanziamento   della
formazione  dei  medici  specialisti   per   l'anno   accademico   di
riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze"; 
    c) all'articolo 41, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
     "2. A decorrere dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti  di
formazione  specialistica  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8  agosto  1995,
n.  335,  nonche'  le  disposizioni  di  cui  all'articolo   45   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326"; 
    d) all'articolo 46, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
     "1. Agli  oneri  recati  dal  titolo  VI  del  presente  decreto
legislativo  si  provvede   nei   limiti   delle   risorse   previste
dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre  1990,  n.  428,  e
dall'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001,  n.  90,  convertito
dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al  finanziamento  della
formazione dei medici specialisti, incrementate di 70 milioni di euro
per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2007"; 
    e) all'articolo 46, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
     "2. Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si applicano
a  decorrere  dall'anno  accademico  2006-2007.  I  decreti  di   cui
all'articolo 39, commi 3 e 4-bis,  sono  adottati  nel  rispetto  del
limite di spesa di cui al comma 1.  Fino  all'anno  accademico  2005-
2006 si applicano le disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  8
agosto 1991, n. 257". 
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