Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) (GU n.38 del 14-2-2019 - Suppl. Ordinario n. 6)
DISPOSIZIONI APPLICABILI NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO, ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI, PIANI ATTESTATI E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Codice della crisi d’impresa (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) \ SEZIONE III
Articolo 150
Testo in vigore dal 15 agosto 2020
Art. 150
Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali
1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna
azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati
durante la liquidazione giudiziale, puo' essere iniziata o proseguita
sui beni compresi nella procedura.