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Codice della crisi d’impresa

DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) (GU n.38 del 14-2-2019 - Suppl. Ordinario n. 6)
Crisi di impresa

Articolo 312

Testo in vigore dal 15 agosto 2020

                              Art. 312 
 
 
                      Ripartizione dell'attivo 
 
    1.  Le  somme  ricavate  dalla  liquidazione   dell'attivo   sono
distribuite secondo l'ordine stabilito nell'articolo 221. 
    2.  Previo  parere  del   comitato   di   sorveglianza,   e   con
l'autorizzazione dell'autorita' che  vigila  sulla  liquidazione,  il
commissario puo' distribuire acconti parziali a tutti i  creditori  o
ad alcune categorie di essi, anche prima che siano  realizzate  tutte
le attivita' e accertate tutte le passivita'. 
    3. Le domande tardive  per  l'ammissione  di  crediti  o  per  il
riconoscimento dei diritti reali  non  pregiudicano  le  ripartizioni
gia' avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme  non  ancora
distribuite, osservate le disposizioni dell'articolo 225. 
    4.  Alle  ripartizioni  parziali  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 227. 
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