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Codice della crisi d’impresa

DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) (GU n.38 del 14-2-2019 - Suppl. Ordinario n. 6)
Crisi di impresa

Articolo 344

Testo in vigore dal 15 agosto 2020

                              Art. 344 
 
 
Sanzioni per  il  debitore  e  per  i  componenti  dell'organismo  di
                      composizione della crisi 
 
    1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con
la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000
euro il debitore che: 
    a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure  di  composizione
delle crisi da sovraindebitamento di cui alle sezioni II  e  III  del
capo II del titolo IV aumenta o diminuisce il passivo ovvero  sottrae
o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula
attivita' inesistenti; 
    b) al fine di ottenere  l'accesso  alle  procedure  di  cui  alle
sezioni II e III del capo II del titolo IV e di quelle di cui al capo
IX del titolo V,  produce  documentazione  contraffatta  o  alterata,
ovvero sottrae,  occulta  o  distrugge,  in  tutto  o  in  parte,  la
documentazione relativa alla propria situazione debitoria  ovvero  la
propria documentazione contabile; 
    c) nel corso delle procedure di cui alle sezioni  II  e  III  del
capo  II,   effettua   pagamenti   in   violazione   del   piano   di
ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologati; 
    d) dopo il deposito del piano di ristrutturazione  dei  debiti  o
della proposta di concordato minore, e  per  tutta  la  durata  della
procedura, aggrava la sua posizione debitoria; 
    e)  intenzionalmente  non  rispetta  i  contenuti  del  piano  di
ristrutturazione dei debiti o del concordato minore. 
    2. Le  pene  previste  dal  comma  1  si  applicano  al  debitore
incapiente che, con la domanda di esdebitazione di  cui  all'articolo
283,  produce  documentazione  contraffatta  o  alterata  o  sottrae,
occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione  relativa
alla propria situazione debitoria ovvero  la  propria  documentazione
contabile  ovvero  omette,  dopo  il  decreto  di  esdebitazione,  la
dichiarazione di cui al comma 7 del  medesimo  articolo  283,  quando
dovuta o in essa attesta falsamente fatti rilevanti. 
    3. Il componente dell'organismo di composizione della  crisi  che
nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 268 e  283  rende  false
attestazioni in ordine alla  veridicita'  dei  dati  contenuti  nella
proposta di cui agli articoli 67 e  75,  nella  domanda  di  apertura
della liquidazione controllata o nella domanda  di  esdebitazione  di
cui all'articolo 283, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e
con la multa da 1.000 a 50.000 euro. 
    4. Le pene  di  cui  al  comma  2,  si  applicano  al  componente
dell'organismo di composizione  della  crisi  che  cagiona  danno  ai
creditori omettendo o rifiutando senza giustificato  motivo  un  atto
del suo ufficio. 
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