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Codice della crisi d’impresa

DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) (GU n.38 del 14-2-2019 - Suppl. Ordinario n. 6)
Crisi di impresa

Articolo 385

Testo in vigore dal 15 agosto 2020

                              Art. 385 
 
 
  Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005 
 
    1. All'articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n.  122
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La fideiussione  e'
rilasciata da una banca o da un'impresa esercente  le  assicurazioni;
essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore  incorra  in  una
situazione di crisi di cui al comma 2 o, nel  caso  di  inadempimento
all'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4, la restituzione delle
somme  e  del  valore   di   ogni   altro   eventuale   corrispettivo
effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino
al momento in cui la predetta situazione si e' verificata.»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  La  fideiussione
puo' essere escussa: 
    a) a decorrere dalla data in cui si e' verificata  la  situazione
di crisi di cui al comma 2 a condizione che,  per  l'ipotesi  di  cui
alla lettera a) del medesimo comma, l'acquirente abbia comunicato  al
costruttore la propria volonta' di recedere dal contratto e,  per  le
ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma  2,  il  competente
organo della procedura concorsuale non abbia comunicato  la  volonta'
di subentrare nel contratto preliminare; 
    b) a decorrere dalla data dell'attestazione  del  notaio  di  non
aver ricevuto per la data dell'atto di trasferimento della proprieta'
la polizza assicurativa  conforme  al  decreto  ministeriale  di  cui
all'articolo 4, quando l'acquirente ha comunicato al  costruttore  la
propria volonta' di recedere dal contratto di cui all'articolo 6. 
    c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.  L'efficacia  della
fideiussione cessa nel momento  in  cui  il  fideiussore  riceve  dal
costruttore  o  da  un  altro  dei  contraenti  copia  dell'atto   di
trasferimento della proprieta' o di altro diritto reale di  godimento
sull'immobile  o  dell'atto  definitivo  di  assegnazione  il   quale
contenga la menzione di cui all'articolo 4, comma 1-quater.»; 
    d) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis.  Con  decreto
del  Ministro  della  giustizia,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottarsi  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  e'
determinato il modello standard della fideiussione.». 
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