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Codice della crisi d’impresa

DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) (GU n.38 del 14-2-2019 - Suppl. Ordinario n. 6)
Crisi di impresa

Articolo 4

Testo in vigore dal 15 agosto 2020

                               Art. 4 
 
 
                         Doveri delle parti 
 
    1. Nell'esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione
della  crisi  e  dell'insolvenza  e  durante  le  trattative  che  le
precedono, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede
e correttezza. 
    2. In particolare, il debitore ha il dovere di: 
    a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e
trasparente, fornendo ai creditori tutte le  informazioni  necessarie
ed  appropriate  allo  strumento  di  regolazione   della   crisi   o
dell'insolvenza prescelto; 
    b) assumere tempestivamente  le  iniziative  idonee  alla  rapida
definizione della procedura, anche al  fine  di  non  pregiudicare  i
diritti dei creditori; 
    c) gestire il patrimonio o  l'impresa  durante  la  procedura  di
regolazione della crisi o dell'insolvenza nell'interesse  prioritario
dei creditori. 
    3. I creditori hanno il dovere, in  particolare,  di  collaborare
lealmente con il debitore, con i soggetti preposti alle procedure  di
allerta e composizione assistita della crisi, con gli organi nominati
dall'autorita' giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi
e dell'insolvenza e di rispettare  l'obbligo  di  riservatezza  sulla
situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte  e  sulle
informazioni acquisite. 
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