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Codice della crisi d’impresa

DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) (GU n.38 del 14-2-2019 - Suppl. Ordinario n. 6)
Crisi di impresa

Articolo 53

Testo in vigore dal 15 agosto 2020

                               Art. 53 
 
 
Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione
    del concordato e degli accordi di ristrutturazione 
 
    1. In caso di revoca della liquidazione giudiziale, restano salvi
gli  effetti  degli  atti  legalmente  compiuti  dagli  organi  della
procedura. Gli organi  della  procedura  restano  in  carica,  con  i
compiti previsti dal presente articolo, fino al  momento  in  cui  la
sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato. Salvo  quanto
previsto  dall'articolo  147  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le  spese  della  procedura  e  il
compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su  relazione  del
giudice delegato e tenuto conto  delle  ragioni  dell'apertura  della
procedura e della  sua  revoca,  con  decreto  reclamabile  ai  sensi
dell'articolo 124. 
    2. Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento
in  cui  essa  passa  in  giudicato,  l'amministrazione  dei  beni  e
l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del
curatore. Il tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed
acquisito il parere del curatore,  puo'  autorizzare  il  debitore  a
stipulare mutui,  transazioni,  patti  compromissori,  alienazioni  e
acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti,
compiere ricognizioni di diritti di terzi,  consentire  cancellazioni
di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredita'  e  donazioni
ed a compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione. 
    3. Gli atti compiuti senza l'autorizzazione  del  tribunale  sono
inefficaci rispetto ai terzi. I crediti di terzi  sorti  per  effetto
degli atti legalmente compiuti dal  debitore  sono  prededucibili  ai
sensi dell'articolo 98. 
    4. Con la sentenza che  revoca  la  liquidazione  giudiziale,  la
corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici  relativi
alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che
il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del  curatore  sino  al
momento in cui la  sentenza  passa  in  giudicato.  Con  la  medesima
periodicita', stabilita dalla corte di appello, il debitore  deposita
una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e  finanziaria
dell'impresa. Il tribunale, su istanza del debitore, con decreto  non
soggetto a reclamo esclude in tutto o in parte  la  pubblicazione  di
tale relazione nel registro delle imprese quando la divulgazione  dei
dati comporta pregiudizio  evidente  per  la  continuita'  aziendale.
Entro il giorno  successivo  al  deposito  della  relazione  o  della
comunicazione al curatore del  provvedimento  del  tribunale  che  ne
dispone la parziale segretazione,  la  relazione  e'  comunicata  dal
curatore ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese a  cura
della cancelleria.  Il  tribunale,  a  seguito  di  segnalazione  del
curatore, del  comitato  dei  creditori  o  del  pubblico  ministero,
accertata la violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile  a
reclamo  ai  sensi  dell'articolo  124,  priva  il   debitore   della
possibilita' di compiere gli  atti  di  amministrazione  ordinaria  e
straordinaria. Il decreto e' trasmesso al registro delle imprese  per
la pubblicazione. 
    5. In caso di revoca dell'omologazione  del  concordato  o  degli
accordi di  ristrutturazione  dei  debiti,  su  domanda  di  uno  dei
soggetti legittimati, la corte d'appello, accertati i presupposti  di
cui all'articolo 121, dichiara aperta la  liquidazione  giudiziale  e
rimette gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo  49,  comma  3.  La  sentenza  che  dichiara  aperta  la
liquidazione  giudiziale  e'  notificata  alle  parti  a  cura  della
cancelleria della corte d'appello e comunicata al tribunale,  nonche'
iscritta al registro delle imprese. Restano salvi gli  effetti  degli
atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della  procedura
prima della revoca. 
    6. Nel caso previsto dal comma 5,  su  istanza  del  debitore  il
tribunale, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, puo' sospendere
i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato  passivo
e l'attivita' di liquidazione fino al momento in cui la sentenza  che
pronuncia sulla revoca passa in giudicato. 
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