Art. 53
Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione
del concordato e degli accordi di ristrutturazione
1. In caso di revoca della liquidazione giudiziale, restano salvi
gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della
procedura. Gli organi della procedura restano in carica, con i
compiti previsti dal presente articolo, fino al momento in cui la
sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato. Salvo quanto
previsto dall'articolo 147 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese della procedura e il
compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del
giudice delegato e tenuto conto delle ragioni dell'apertura della
procedura e della sua revoca, con decreto reclamabile ai sensi
dell'articolo 124.
2. Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento
in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e
l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del
curatore. Il tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed
acquisito il parere del curatore, puo' autorizzare il debitore a
stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e
acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti,
compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni
di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredita' e donazioni
ed a compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione.
3. Gli atti compiuti senza l'autorizzazione del tribunale sono
inefficaci rispetto ai terzi. I crediti di terzi sorti per effetto
degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai
sensi dell'articolo 98.
4. Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la
corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici relativi
alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che
il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al
momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima
periodicita', stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita
una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria
dell'impresa. Il tribunale, su istanza del debitore, con decreto non
soggetto a reclamo esclude in tutto o in parte la pubblicazione di
tale relazione nel registro delle imprese quando la divulgazione dei
dati comporta pregiudizio evidente per la continuita' aziendale.
Entro il giorno successivo al deposito della relazione o della
comunicazione al curatore del provvedimento del tribunale che ne
dispone la parziale segretazione, la relazione e' comunicata dal
curatore ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese a cura
della cancelleria. Il tribunale, a seguito di segnalazione del
curatore, del comitato dei creditori o del pubblico ministero,
accertata la violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile a
reclamo ai sensi dell'articolo 124, priva il debitore della
possibilita' di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e
straordinaria. Il decreto e' trasmesso al registro delle imprese per
la pubblicazione.
5. In caso di revoca dell'omologazione del concordato o degli
accordi di ristrutturazione dei debiti, su domanda di uno dei
soggetti legittimati, la corte d'appello, accertati i presupposti di
cui all'articolo 121, dichiara aperta la liquidazione giudiziale e
rimette gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 49, comma 3. La sentenza che dichiara aperta la
liquidazione giudiziale e' notificata alle parti a cura della
cancelleria della corte d'appello e comunicata al tribunale, nonche'
iscritta al registro delle imprese. Restano salvi gli effetti degli
atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della procedura
prima della revoca.
6. Nel caso previsto dal comma 5, su istanza del debitore il
tribunale, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, puo' sospendere
i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo
e l'attivita' di liquidazione fino al momento in cui la sentenza che
pronuncia sulla revoca passa in giudicato.